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Danilo Zolo
L'uso della forza internazionale per ragioni umanitarie. Aspetti politici, giuridici e filosofici.
Premessa
Mi occuperò, in tre successivi paragrafi, di aspetti distinti del recente fenomeno dell'uso della forza internazionale motivato dall'esigenza di tutelare i diritti dell'uomo. Nel primo paragrafo tratterò i presupposti storico-politici del fenomeno, riferendomi in particolare alla strategia del new world order, elaborata dagli Stati Uniti nei primi anni novanta del secolo scorso. Nel secondo paragrafo affronterò gli aspetti propriamente giuridici dell'uso della forza internazionale per ragioni umanitarie, esaminando sia il caso in cui tale uso sia stato autorizzato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia il caso in cui non sia stato autorizzato. Nel terzo paragrafo mi occuperò del rapporto fra la prospettiva universalistica implicita nell''interventismo umanitario' e l'attuale ordinamento internazionale, che ha come presupposto la sovranità degli Stati nazionali e il principio della non ingerenza nella loro domestic jurisdiction. Concluderò con un accenno alle prospettive di una efficace tutela internazionale dei diritti soggettivi.
Global security ed interventismo umanitario
Il 2 agosto 1990, in un discorso ad Aspen, nel Colorado, il Presidente degli Stati Uniti, George Bush, traccia le linee di un progetto di pace stabile ed universale, che chiama new world order. Gli Stati Uniti, sostiene Bush, hanno vinto la terza guerra mondiale -- la guerra fredda -- e dunque spetta a loro il compito di progettare lo sviluppo futuro delle relazioni internazionali e di indicarne i principi e le regole.
Il progetto di George Bush viene perfezionato nell'agosto del 1991 con la direttiva National Security Strategy of the United States. E agli inizi del 1992, le linee strategiche delineate dal Presidente vengono sviluppate in dettaglio nel documento Defence Planning Guidance, redatto da uno staff di funzionari del Dipartimento di Stato e del Ministero della Difesa, sotto la presidenza del Sottosegretario alla Difesa Paul Wolfowitz. Nel frattempo un'ampia letteratura specialistica va elaborando le implicazioni strategico-militari della nozione di global security che è al centro di questi documenti. Il mondo non è più diviso dalle tradizionali barriere ideologiche e tuttavia, si sostiene, le minacce contro la pace non si sono estinte: si sono fatte più capillari e diffuse e richiedono quindi forme nuove di concentrazione e di esercizio del potere internazionale.
Le indicazioni strategiche che emergono da questi documenti sono essenzialmente le seguenti cinque:
- il crollo dell'impero sovietico e la fine della guerra fredda hanno aperto una nuova era, nella quale si è attenuato il pericolo di una guerra nucleare di ampie proporzioni. Gli Stati Uniti hanno a portata di mano la "straordinaria possibilità" di costruire un sistema internazionale giusto e pacifico, ispirato ai valori della libertà, dello Stato di diritto e della democrazia;
- la costruzione del nuovo ordine mondiale deve fondarsi su un sistema di 'sicurezza globale' che tenga conto della crescente interdipendenza, su scala planetaria, dei fattori economici, tecnologici e informatici. Questo sistema di global security esige una stretta cooperazione fra i paesi che appartengono alle tre grandi aree industriali del pianeta: l'America del Nord, l'Europa, il Giappone;
- data l'accresciuta complessità e interdipendenza dei fattori internazionali, gli interessi vitali dei paesi industriali sono divenuti più vulnerabili. A rischio sono il libero e regolare accesso alle fonti energetiche, l'approvigionamento delle materie prime, la libertà e la sicurezza dei traffici marittimi ed aerei, la stabilità dei mercati mondiali, in particolare di quello finanziario. I paesi industriali sono inoltre minacciati dal terrorismo internazionale e dalla proliferazione delle armi biologiche, chimiche e nucleari;
- l'organizzazione di un sistema di global security comporta una correzione della strategia difensiva della NATO, che non è più impegnata a contrastare il patto di Varsavia. Il tradizionale quadro geografico dell'Alleanza atlantica deve dilatarsi fino a tener conto dei crescenti rischi di disordine internazionale provenienti da una molteplicità di aree regionali, in modo particolare dal Terzo mondo;
- le grandi potenze, responsabili dell'ordine mondiale, dovranno considerare superato il vecchio principio vestfaliano della non ingerenza nella domestic jurisdiction degli Stati nazionali. Esse dovranno esercitare e legittimare un loro diritto-dovere di 'ingerenza umanitaria' nei casi in cui si renderà necessario intervenire per risolvere crisi interne a singoli Stati, in modo perticolare per prevenire o reprimere gravi violazioni dei diritti dell'uomo.
Fin dagli anni sessanta varie associazioni internazionali avevano sostenuto il principio dell''ingerenza umanitaria' come diritto di intervento della comunità internazionale entro i confini di uno Stato per accertare un'eventuale violazione dei diritti dell'uomo e per portare soccorso alle popolazioni colpite. E negli Stati Uniti, nel corso della presidenza Carter, l'argomento della difesa dei diritti dell'uomo era stato ufficialmente proposto come un motivo giuridicamente legittimo di interferenza negli affari interni di uno Stato.
Ma è nel corso degli anni novanta del Novecento che la prospettiva dell''ingerenza umanitaria', elemento chiave della strategia statunitense del new world order, si è progressivamente affermata entro la prassi internazionale. In parallelo, ha preso corpo in Occidente la tendenza a sostituire, anche terminologicamente, il 'diritto internazionale umanitario' al 'diritto internazionale di guerra'. Quest'ultimo, come è noto, era il risultato del lungo processo di adattamento e di secolarizzazione dei principi etico-religiosi della dottrina del bellum justum elaborata dalla teologia cattolica. Si è sostenuto in particolare che il nuovo 'diritto internazionale umanitario' legittimava in varie forme -- misure di carattere economico, interventi di peace-enforcing, giurisdizioni penali internazionali -- la possibilità che la sovranità degli Stati subisse deroghe in funzione della protezione internazionale dei diritti dell'uomo.
L'assunzione filosofico-giuridica sottostante è che la tutela internazionale dei diritti dell'uomo oggi deve essere considerata un principio di carattere prioritario rispetto alla sovranità degli Stati. La 'sovranità esterna' di uno Stato -- non diversamente dalla sua 'sovranità interna', esercitata nei confronti dei propri cittadini -- non può essere considerata una prerogativa assoluta e illimitata, tanto più nel contesto di una società planetaria che i processi di integrazione rendono sempre più coesa e carica di interdipendenze funzionali. Quando un governo calpesta i diritti fondamentali dei suoi cittadini o commette crimini contro l'umanità, la comunità internazionale ha l'obbligo e il diritto di intervenire. Il mantenimento dell'ordine internazionale esige che a tutti gli Stati venga imposto un livello minimo di rispetto dei diritti dell'uomo. E sanzioni severe devono essere perciò previste a carico degli Stati che si rendano responsabili di persecuzioni delle minoranze religiose, razziali o etniche, di crimini di guerra, di assassinii o stupri di massa, di veri e propri genocidi.
Nel quadro delle assunzioni strategiche del new world order e alla luce della dottrina dei diritti dell'uomo la prassi del humanitarian interventionism si è ampiamente affermata nell'ultimo decennio del secolo scorso ad opera delle potenze occidentali e per impulso soprattutto degli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Questi due paesi hanno anzitutto imposto, a conclusione della guerra del Golfo, la limitazione della sovranità dell'Iraq, definendo entro il suo territorio -- e progressivamente allargandole con decisioni unilaterali -- no flying zones a protezione della minoranza kurda. Sono seguiti l'intervento di potenze occidentali in Somalia e in Ruanda e, poi, l'imponente attività militare della Nato nei territori della ex Jugoslavia nel corso della guerra bosniaca (1993-95) e soprattutto della guerra per il Kosovo (1999).
Quest'ultimo evento bellico ha definitivamente consacrato la prassi dell'interventismo umanitario, assumendo nel modo più esplicito la motivazione umanitaria come justa causa belli. In questo caso si è ritenuto che l'uso della forza internazionale per motivazioni umanitarie fosse legittima non soltanto in opposizione al principio di non ingerenza nella domestic jurisdiction di uno Stato sovrano, ma anche in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale. Nel frattempo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva creato ad hoc un Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, dotato di primazia giurisdizionale rispetto ai Tribunali nazionali operanti nella regione.
Interventismo umanitario e ordinamento giuridico internazionale
Le massime istituzioni internazionali, a cominciare dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dal suo Segretariato generale, hanno di fatto assecondato la 'svolta umanitaria' senza sollevare obiezioni di principio. E' stato lo stesso Segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, a dichiarare ufficialmente che l'intervento umanitario può prescindere, in caso di abusi sistematici e massicci dei diritti umani, dal principio del rispetto della sovranità degli Stati e della non ingerenza nelle loro questioni interne.
E tuttavia, la tesi secondo la quale la finalità della protezione dei diritti dell'uomo è ormai una consuetudine internazionale che giustifica l'uso internazionale della forza non è pacifica. Non lo è sia nel caso che l'uso della forza sia stato autorizzato dalle istituzioni internazionali, sia, e tanto più, se non sia stato autorizzato, ciò che è avvenuto nella guerra che nel 1999 la Nato ha condotto contro la Repubblica Federale Jugoslava. In questo caso la motivazione umanitaria è stata invocata come ragione sufficiente di legittimazione etica e giuridica dell'uso della forza anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla Carta delle Nazioni Unite e consentite dal diritto internazionale generale.
La Carta delle Nazioni Unite, come è noto, all'art. 2, comma 4, impone ai suoi membri di astenersi dalla minaccia e dall'uso della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di qualsiasi Stato. E' prevista una sola eccezione generale: la forza può essere usata se il Consiglio di Sicurezza, accertata l'esistenza di una minaccia contro la pace o di un atto di aggressione, decide che sia necessario, sotto la sua direzione e il suo controllo, fare ricorso alla forza per ristabilire la sicurezza internazionale (artt. 39 e 42). A questa eccezione generale si aggiunge un'altra ipotesi specifica: quella del diritto di 'legittima difesa' (self-defence) da parte di uno Stato che venga aggredito da un altro Stato o da un gruppo di Stati (art. 51).
Ci sono anzitutto autori che escludono l'esistenza di una norma consuetudinaria che in deroga alla Carta della Nazioni Unite e al diritto internazionale generale conferisca al Consiglio di Sicurezza il potere di autorizzare l'uso della forza in situazioni di emergenza umanitaria. Una norma consuetudinaria di questo tipo dovrebbe emergere dalla prassi uniforme degli Stati e dal generale convincimento che si tratti di una prassi legale. Ma la prassi è tutt'altro che uniforme dal punto di vista della regolarità dei comportamenti sanzionatori: in alcuni casi, ad esempio in Somalia, si è fatto ricorso all'intervento armato; in altri casi, si pensi alla Cecenia, si è ritenuto sufficiente lo strumento diplomatico; in altri, come nel caso dei massacri contro la minoranza curda da parte della Turchia, non vi è stata alcuna reazione della comunità internazionale. Per di più, si sottolinea che persino la semplice assistenza umanitaria (invio di derrate alimentari, medicine, personale civile, etc.) viene svolta normalmente con il consenso dello Stato che beneficia dei soccorsi. E il consenso è richiesto, come è noto, anche per le operazioni di peace-keeping, alle quali gli 'interventi umanitari' sono stati talora confusamente assimilati, in particolare nel corso della guerra di Bosnia-Erzegovina. Si può aggiungere che secondo la Corte Internazionale di Giustizia (sentenza del 1986 sul caso Nicaragua, paragrafi 187-90, 267-68) il divieto dell'uso della forza fa parte del diritto internazionale consuetudinario e le violazioni dei diritti umani non giustificano l'intervento armato di Stati stranieri per porvi fine.
Per quanto riguarda la seconda ipotesi -- e cioè la legittimità dell'uso della forza per ragioni umanitarie anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza -- la tesi favorevole è stata autorevolmente sostenuta da Antonio Cassese, ex-presidente del Tribunale dell'Aja, in relazione alla guerra per il Kosovo.
Antonio Cassese ha affermato con forza che la Nato aveva commesso una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite muovendo guerra alla Repubblica Jugoslava senza che ne ricorressero i presupposti di carattere giuridico. E tuttavia ha sostenuto che lo Stato che aveva subito l'aggressione non meritava alcuna solidarietà internazionale, né alcun risarcimento giuridico. L'uso della forza da parte della Nato era stato legittimo, ha sostenuto Cassese, nonostante la violazione della Carta della Nazioni Unite. La vicenda della guerra per il Kosovo è stata la prova, egli ha scritto, che "si sta creando una nuova legittimazione nel diritto internazionale dell'uso della forza". Entro la comunità internazionale sarebbe cioè in atto una tendenza normativa a considerare legittimo l'uso della forza, anche senza un preventivo mandato del Consiglio di Sicurezza, quando si tratti di porre fine a gravi violazioni dei diritti umani. Adottando questo punto di vista si può ritenere, ha sostenuto Cassese, che l'intervento militare della Nato sia stato perfettamente legittimo sul piano giuridico, oltre che su quello etico-umanitario. Più in generale l'opinione di Cassese è che non sia saggio auspicare, come ha invece fatto il giurista tedesco Bruno Simma, che la violazione della Carta delle Nazioni Unite da parte della Nato resti un caso isolato. E' illusorio attendersi che in futuro il principio vestfaliano del rispetto della sovranità degli Stati venga rispettato dalle grandi potenze. Un atteggiamento di questo tipo è, oltre che inefficace, conservatore. Il diritto internazionale, ha sostenuto Cassese, deve essere aggiornato. Compito del giurista non è di opporsi velleitariamente alla tendenza 'umanitaria' in atto, ma di precisare le condizioni perché essa dia luogo ad un regime giuridico internazionale, che preveda una nuova ipotesi di uso legittimo della forza e la sottoponga a regole generali. E Cassese si è impegnato a definire la nuova ipotesi 'umanitaria' di uso legittimo della forza anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e a indicarne minuziosamente le condizioni formali.
Ciò che si può obiettare -- ed è stato obbiettato -- a Cassese è che le nuove regole del diritto di guerra umanitario da lui elaborate non offrono alcun appiglio giuridico per una legittimazione a posteriori dell'attacco della Nato nei confronti della Repubblica jugoslava, a meno che non si intenda applicare la massima ex iniuria oritur ius: una massima, come ha osservato Norberto Bobbio, che rappresenta la vanificazione completa del rule of law internazionale. Proprio la novità della loro elaborazione dottrinale prova che, prima dell'intervento della Nato, non era in corso nella comunità internazionale alcuna tendenza consuetudinaria a legittimare l'uso della forza per ragioni umanitarie senza il mandato del Consiglio di Sicurezza. Anzi, come ho ricordato sopra, non si può neppure sostenere con certezza che esistesse una tendenza consuetudinaria a legittimare l'uso della forza per ragioni umanitarie anche con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Oltre a ciò, non si può ignorare -- purché non si intenda identificare la comunità internazionale con i 19 paesi della Nato scesi in guerra contro la Federazione jugoslava -- l'opposizione di paesi di grande rilievo politico e demografico come la Russia, l'India e la Cina.
E neppure sembra che siano emersi successivamente elementi di fatto che consentano di affermare che l''intervento umanitario' della Nato abbia avuto come indiretto effetto normativo quello di dare avvio ad una consuetudine internazionale nel senso indicato da Cassese. Se si può parlare di una tendenza oggi in atto, essa sembra andare verso l'abbandono definitivo del monopolio dell'uso legittimo della forza da parte delle Nazioni Unite e verso l'uso diretto della forza militare da parte di gruppi di Stati o di singoli Stati a tutela di interessi collettivi, ovviamente secondo l'interpretazione data da ciascuno Stato a questi interessi. Si tratta di un tendenziale ritorno alla situazione precedente alla fondazione delle istituzioni internazionali del secolo scorso -- la Società delle Nazioni e le Nazioni Unite --, con il connesso pericolo di una diffusa pretesa di ricorso legittimo all'uso della forza militare da parte dei soggetti internazionali più forti.
Interventismo umanitario e filosofia del diritto e della politica internazionale
L'assunzione filosofica che è alla base della dottrina dell'interventismo umanitario, come ho accennato, è che la tutela dei diritti dell'uomo deve essere considerata un principio dell'ordinamento internazionale di carattere prioritario rispetto alla sovranità degli Stati. Sia sul terreno istituzionale, sia su quello propriamente giuridico
Si tratta di sostituire il fine del mantenimento della pace, che è al centro della Carta delle Nazioni Unite, con l'obbiettivo 'umanitario' della difesa dei diritti dell'uomo.
Questa trasformazione funzionale presenta implicazioni di grande rilievo sul piano filosofico: un criterio in linea di principio universalistico -- la difesa dei diritti di tutti i membri della specie umana, prescindendo dalla loro appartenenza politica, identità culturale, credenza religiosa, etc. -- dovrebbe scalzare il principio particolaristico della sovranità degli Stati e della inviolabilità delle loro frontiere. Questo principio, risalente all'Europa del Seicento -- alle paci di Vestfalia del 1648 -- è stato al centro del processo di formazione del diritto internazionale moderno e dello stesso sviluppo dello Stato moderno europeo. Esso è stato ribadito nel secolo scorso da una lunga serie di convenzioni e di trattati, oltre che dal Covenant della Società delle Nazioni. In linea generale, anche la Carta delle Nazioni Unite lo ha confermato, enunciando all'art. 2 la 'sovrana eguaglianza di tutti i suoi membri'.
Mentre la finalità del mantenimento della pace e dell'ordine internazionale è del tutto compatibile con il principio particolaristico della sovranità degli Stati nazionali, la finalità umanitaria tende invece a negare in radice la sovranità degli Stati in nome di una concezione universalistica -- cosmopolitica -- del diritto e delle istituzioni internazionali. L'ideologia umanitaria, se presa minimamente sul serio, esige che l'ordinamento internazionale vigente, oggi imperniato sul particolarismo delle relazioni intergovernative, si trasformi in un global humanitarian regime. Si auspica una sorta di civitas maxima politicamente unificata e, come propone kantianamente Jürgen Habermas, retta da un 'diritto cosmopolitico' (Weltbürgerrecht) che attribuisce la soggettività di diritto internazionale a tutti gli individui umani e non più gli soltanto agli Stati.
Dal contrasto fra queste due opzioni filosofiche -- l'universalismo versus il particolarismo -- emergono alcuni delicati problemi di carattere generale che a mio parere meritano una attenta analisi.
- La funzione del diritto e delle istituzioni internazionali. La mutazione in senso universalistico non sembra compatibile con gli attuali assetti del diritto e delle istituzioni internazionali. Le Nazioni Unite mancano di una dimensione universale per la semplice ragione che esse sono state volute dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale per garantire l'ordine mondiale, non per promuovere o proteggere valori universali. E' la volontà dei governi politici degli Stati membri -- non un'opinione pubblica mondiale ispirata da un'etica universale -- che rende legittime le decisioni delle Nazioni Unite. Di più, le Nazioni Unite non solo si fondano sul presupposto particolaristico della rappresentanza di governi -- democratici, dispotici o totalitari -- e non di 'cittadini del mondo', ma sono caratterizzate dal particolarismo estremo della discriminazione fra membri permanenti e membri non permanenti entro il Consiglio di Sicurezza. E lo sono, ancora di più, dall'attribuzione del potere di veto ai cinque membri permanenti. Insomma, la tutela internazionale dei diritti dell'uomo non è solo incompatibile -- per la necessaria ingerenza che essa comporta negli affari interni degli Stati -- con la sovranità degli Stati nazionali e con il principio di autodeterminazione dei popoli. Lo è ancor di più con le procedure decisionali delle attuali istituzioni internazionali.
Ed ecco allora il paradosso che sembra aver spinto le Nazioni Unite in un vicolo cieco. Tentare di democratizzarle e universalizzale alla luce della finalità umanitaria -- come auspica il Segretario generale Kofi Annan -- significherebbe sovvertirne radicalmente la struttura. D'altra parte, conservare il loro assetto attuale, a cominciare dal diritto di veto degli attuali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, significa emarginarle definitivamente dall'arena internazionale. Ciò è infatti in opposizione con il carattere globale delle strategie delle potenze occidentali -- anzitutto degli Stati Uniti -- che dopo la fine della guerra fredda e la sconfitta dei paesi comunisti non accettano più di subordinarsi ai veti di potenze non occidentali.
- La giustizia penale internazionale. Nel quadro dell'interventismo umanitario un ruolo di grande rilievo simbolico, oltre che politico e giuridico, è stato svolto dalle nuove corti penali internazionali. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a cinquant'anni dalla controversa esperienza dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo, ha deciso l'istituzione di due nuovi Tribunali penali internazionali per la repressione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario: il Tribunale per la ex-Jugoslavia e quello per il Ruanda. A volere queste nuove istituzioni sono stati i paesi occidentali, in particolare quelli anglosassoni. In questo modo, accanto alle forme di limitazione militare della sovranità degli Stati, si è dato vita a forme di limitazione giudiziaria di tale sovranità, sovrapponendo coercitivamente alla giurisdizione penale interna degli Stati coinvolti la primazia giurisdizionale del Tribunale internazionale.
Anche qui emergono delicati problemi di carattere generale, al di là della controversia giuridica relativa alla legalità internazionale dei due Tribunali speciali creati dal Consiglio di Sicurezza, sulla base della contestata dottrina dei suoi 'poteri impliciti'. Si tratta anzitutto del problema della funzione e della autonomia di istituzioni giudiziarie internazionali non solo create ad hoc -- in violazione di un elementare principio del rule of law --, ma operanti al di fuori di un contesto di istituzioni internazionali che in qualche modo richiamino la struttura costituzionale di uno Stato di diritto. Al di fuori di questo contesto la giurisdizione di questi Tribunali -- in particolare i poteri delle Procure generali -- appaiono eccessivamente discrezionali e, nello stesso tempo, inclini ad assecondare le aspettative politiche delle potenze che li hanno voluti, li assistono militarmente esercitando a loro favore funzioni di polizia giudiziaria e li finanziano con sospetta generosità. Anche qui l'universalismo -- e cioè la neutralità e l'imparzialità della funzione giudiziaria -- collide con la genesi particolaristica di queste istituzioni e la loro dipendenza politica.
In secondo luogo si pone la questione della qualità e dell'efficacia dissuasiva di una giurisdizione penale che opera con criteri di selettività altamente discrezionali in dispregio dell'eguaglianza dei soggetti di diritto, viola
sistematicamente il principio nulla culpa sine judicio e finisce per dar vita a processi penali 'esemplari' che si riducono spesso a cerimonie di degradazione morale degli imputati secondo una logica vittimaria e sacrificale che ben poco ha in comune con una concezione moderna della giustizia penale.
- La guerra come strumento di tutela dei diritti dell'uomo. E' doveroso chiedersi se la guerra moderna, con i suoi strumenti di distruzione di massa, può essere coerentemente usata da parte di istituzioni internazionali -- o di alleanze militari come la Nato -- che si attribuiscano il compito di proteggere valori universali come i diritti dell'uomo. Ci troviamo qui di fronte ad una evidente aporia: sostenere che tutti gli individui sono soggetti dell'ordinamento internazionale e sono pertanto titolari di diritti inviolabili e inalienabili significa attribuire loro anzitutto il diritto alla vita, riconosciuto dall'articolo 3 della Dichiarazione universale. In secondo luogo significa riconoscere loro, come vuole ancora la Dichiarazione universale, i diritti fondamentali di habeas corpus: nessuno può essere sottoposto a trattamenti ostili che comportino una lesione della sua integrità fisica, della sua libertà, dei suoi rapporti affettivi e dei suoi beni, se non in seguito all'accertamento di suoi comportamenti contrari alla legge penale. E questo accertamento richiede che siano adottate le procedure giudiziarie "in un equo e pubblico dibattimento, davanti a un tribunale indipendente e imparziale". Infine la Dichiarazione universale, all'art. 7, riconosce il diritto di tutti gli uomini ad un eguale trattamento giuridico.
La legittimazione della 'guerra umanitaria' equivale ad una contradditoria negazione di tutti questi principi. Nel caso della guerra per il Kosovo, ad esempio, la pena di morte è stata di fatto applicata a migliaia di cittadini jugoslavi prescindendo da qualsiasi indagine sulle loro responsabilità personali. Ed è stato violato anche il principio dell'eguaglianza del trattamento giuridico: non si dovrebbe dimenticare che nei territori della ex Jugoslavia la protezione dei diritti dell'uomo è stata perseguita in questi anni secondo due approcci incompatibili fra loro. Il Tribunale dell'Aia ha esercitato il suo potere repressivo applicando il principio secondo il quale nessuno può essere sottoposto a sanzioni penali se non perché è stato giudicato responsabile di crimini personalmente e consapevolmente commessi. Per di più il Tribunale dell'Aia ha escluso la pena di morte dal novero delle sue sanzioni. Questo trattamento, formalmente rispettoso di alcuni importanti principi del rule of law, è stato riservato ad una esigua minoranza di cittadini della ex Jugoslavia, spesso appartenenti alle alte gerarchie politiche o militari, sospettati di gravi illeciti internazionali. Migliaia di semplici cittadini hanno invece subito un trattamento molto diverso: quello dei bombardamenti, anche con bombe a frammentazione o con proiettili all'uranio impoverito.
- L'universalità dei diritti dell'uomo. Un'ultima questione teorica, che è stata riproposta con forza dalla prassi dell'interventismo umanitario, riguarda la tesi, cara ai paesi occidentali, dell'universalità dei diritti dell'uomo e, quindi, della loro universale applicabilità coercitiva. Ma l'universalità dei diritti umani è una tesi filosofica oggi fortemente controversa sia all'interno che all'esterno del mondo occidentale. La disputa riguarda in particolare il rapporto fra la filosofia individualistica che è sottesa alla dottrina occidentale dei diritti dell'uomo, da una parte, e, dall'altra, l'ampia gamma di civiltà e di culture i cui valori sono molto lontani da quelli occidentali. Si pensi, in particolare, ai paesi del sud-est e del nord-est asiatico, di prevalente cultura confuciana, all'Africa sub-sahariana e, ovviamente, al mondo islamico.
Sotto questo profilo è stata illuminante la polemica che ha animato la seconda Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, svoltasi a Vienna nel 1993. Due opposte concezioni si sono fronteggiate: da una parte c'era la dottrina occidentale dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo. Dall'altra c'erano le tesi di molti paesi dell'America latina e dell'Asia: questi ultimi rivendicavano la priorità, in tema di diritti dell'uomo, dello sviluppo economico-sociale, della lotta contro la povertà e della liberazione dei paesi del Terzo mondo dal peso dell'indebitamento estero. E accusavano i paesi occidentali di voler usare l'ideologia dell'interventismo umanitario per imporre all'umanità intera la loro supremazia economica, il loro sistema politico e la loro concezione del mondo. Ed altrettanto emblematica è stata la polemica, che ha avuto come epicentro Singapore, la Malesia e la Cina e che ha dato luogo alla 'Dichiarazione di Bangkok', del 1993, sulla opponibilità degli Asian values -- l'ordine, l'armonia sociale, il rispetto dell'autorità, la famiglia -- alla tendenza dell'Occidente ad imporre alla culture orientali i suoi valori etico-politici assieme alla scienza, alla tecnologia, all'industria occidentali. In questa prospettiva anche la dottrina 'individualistica' dei diritti dell'uomo veniva giudicata in contrasto con l'ethos comunitario delle tradizioni asiatiche, oltre che delle antiche culture africane e americane. Oltre vent'anni fa Hedley Bull aveva sostenuto con preveggenza che l'ideologia occidentale dell'intervento umanitario per la tutela dei diritti dell'uomo era in continuità lineare con la tradizionale 'missione civilizzatrice' dell'Occidente.
Conclusione
Personalmente non ho dubbi che oggi sia necessaria una tutela internazionale -- e non solo nazionale -- dei diritti soggettivi. Il problema è di renderla compatibile con la diversità delle culture, con l'identità e la dignità dei popoli, con l'integrità delle strutture giuridico-politiche di cui essi si siano liberamente dotati. In questa prospettiva non può che essere considerata incongrua l'ambizione di singole potenze o di alleanze militari di erigersi, al di fuori delle regole del diritto internazionale, a custodi dei diritti dell'uomo in quanto valori universali. Un'effettiva protezione internazionale dei diritti dovrebbe essere affidata ad attori internazionali molto diversi da un'alleanza militare. E richiederebbe modalità di intervento preventive e non successive, di carattere economico e civile e non militare, basate sul dialogo interculturale e non sull'imposizione coercitiva di una particolare concezione dell'ordine mondiale.
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Compiled by Emanuela Ceva
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