![]() RASSEGNA STAMPA | ![]() 7 SETTEMBRE 2003 |
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La questione del finanziamento di attività di ricerca che implicano l'uso di cellule staminali embrionali ha provocato un acceso dibattito tra gli Stati europei, rispetto al quale l'Italia ha assunto un atteggiamento di prudenza, chiedendo all'Europa di non finanziare con fondi comunitari ricerche che implichino la distruzione di embrioni umani. La materia presenta non solo aspetti etici e scientifici, ma anche di diritto internazionale e dell'Unione europea, sui quali è opportuno fare chiarezza.
Le decisioni già assunte dalle istituzioni comunitarie stabiliscono che: «Tutte le attività di ricerca svolte nel l'ambito del sesto programma quadro devono essere realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali» (decreto 1513/2002) e specificano che questi principi sono desumibili non solo dalle norme sui diritti fondamentali appartenenti al diritto dell'Unione (articolo 6 Tue e Carta di Nizza), ma anche dalle pertinenti convenzioni internazionali e dalle legislazioni vigenti nei Paesi in cui si svolgerà la ricerca.
Fra i testi richiamati in modo espresso figura la Convenzione di Oviedo sulla biomedicina del 1997, in vigore tra 16 Stati del Consiglio d'Europa» che fissa regole irrinunciabili al fine di garantire la dignità dell' essere umano. Fondamentale è l'articolo 18, che stabilisce una riserva di legge per la disciplina della ricerca sugli embrioni in vitro. Negli Stati in cui tale ricerca è ammessa, la legislazione nazionale deve tutelare adeguatamente l'embrione. Poiché non può parlarsi di "tutela adeguata" in caso di distruzione dell'embrione, la ricerca ammissibile è quella che persegue finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso. L'argomentazione favorevole all'uso di embrioni soprannumerari in quanto destinati alla distruzione, ispirata al criterio del male minore, non appare plausibile alla luce dell'articolo 18. Ve di più. L'articolo 18 proibisce in modo assoluto la creazione di embrioni umani per motivi di ricerca. Ciò prova la comune opinio iuris degli Stati europei, rispetto alla quale la discordante legislazione del Regno Unito costituisce un'eccezione.
Il nostro Paese ha firmato la Convenzione di Oviedo nel 1997 e il Parlamento ha adottato il 28-3-2001 la relativa legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione. Con l'imminente deposito dello strumento di ratifica, l'Italia dovrà adattare la legislazione interna alla Convenzione, che detta uno standard minimo obbligatorio. Le norme in materia di procreazione medicalmente assistita che il Parlamento sta per varare (disegno di legge 1514 approvato dalla Camera dei deputati il 18-06-2002 e, nell'identico testo, dalla Commissione Sanità del Senato il 9-7-2003) contengono misure a tutela dell'embrione (articolo 13 e 14) conformi alla Convenzione di Oviedo. Comparando poi le legislazioni dei Paesi dell'Ue (compresi quelli che entreranno nel 2004) si desume che: a) prevale la tendenza a vietare l'utilizzo per ricerca di cellule staminali derivanti da embrioni soprannumerari o a condizionarlo per legge a rigidi requisiti; b) è generalizzato il divieto di creare embrioni a scopo di ricerca, con l'eccezione del Regno Unito. Ne consegue che gli stati europei nel legiferare in materia e l'Ue nel regolare i programmi di ricerca devono rispettare questi principi etico-giuridici fondamentali.
In conclusione, la posizione dell'Italia appare giuridicamente fondata; essa non è, d'altronde, isolata, dato che altri stati dell'Ue (Germania, Austria, Irlanda e Portogallo) hanno sollevato analoghe obiezioni. Questa posizione è coerente, infine, con la particolare sensibilità per gli aspetti etico-giundici della materia che l'Italia ha mostrato anche in passato, a livello europeo, in relazione alla direttiva sulla brevettabilità delle biotecnologie.