RASSEGNA STAMPA

18 MAGGIO 2003
MAURIZIO FERRARIS
[Né relativismo né diritto divino

Leggi, istituzioni, obblighi, promesse, contratti non sono né costruzioni puramente individuali, come per esempio un ricordo o un giudizio, né oggetti altrettanto solidi che alberi e sedie.  Di che cosa sono fatti?  La risposta dominante fu che erano fatti di storia, che era una versione molto plausibile (era già l'idea di Vico nel Settecento, ripresa da Hegel e da Dilthey nell'Ottocento e generalmente accettata nel Novecento), tranne che a questo punto si impose troppo fortemente l'idea che fossero il frutto dì una mera convenzione: una legge c'è solo perché qualcuno ha deciso che ci fosse, se non l'avesse deciso, non ci sarebbe.

La scelta metteva al riparo dall'idea di una dispotica legge di natura (o, peggio che andar di notte, dal diritto divino), ma al tempo stesso si apriva a un relativismo non meno pericoloso.  L'idea di fondo è che visto che cose come le leggi o i contratti o le promesse esistono solo perché ci sono dei soggetti che ci si impegnano, allora sono anche oggettive.  Questa posizione è stata radicalizzata dal postmoderno, che ha concluso che la stessa realtà fisica, dipendendo dall'osservatore che fa degli esperimenti, risulta friabile e inanalizzabile.  Le conseguenze negative di una simile impostazione sono abbastanza ovvie, nel senso che ognuno può fare quello che vuole, se solo ha il potere di farlo.

Ma c'è tutta un'altra tradizione che sta tornando alla ribalta, e che si caratterizza proprio per il rifiuto dell'alternativa secca tra natura e storia.  Nel Settecento, Thomas Reid aveva riconosciuto la specificità de gli atti sociali, contrapponendoli agli atti individuali (per esempio, al giudizio).  La fondazione di una ontologia sociale, qui, non sarebbe la solidificazione di uno spirito, ma l'accordo reale che interviene tra due persone. Ora, questi atti non sono arbitrari, nel senso che non sono puri accidenti storici, seguono necessità ontologiche, ed è in questo senso che Adolf Reinach ha elaborato, all'inizio del Novecento, una teoria completa degli atti sociali.

L'idea dì fondo è che essi sono dei particolari tipi di oggetti, che non occupano uno spazio (come gli oggetti fisici) e che sono soggetti al tempo (diversamente dagli oggetti ideali), giacché una promessa o una legge ha un decorso temporale, nasce, dura e muore.  Ma sono reali, e posseggono un essere indipendente dall'eventualità che gli uomini li colgano o no.  In altri termini, gli atti sociali si scoprono e non si inventano.

E' in questa direzione che si sono mossi recentemente vari tentativi di una fondazione realistica del mondo sociale, accantonando l'alternativa, del tutto insufficiente, tra natura e storia, tra giusnaturalismo e positivismo giuridico, e soprattutto chiarendo che "realismo" non significa "naturalismo".  Ci si può chiedere perché mai ci si è arrivati così tardi.  Probabilmente, il motivo è che, come sottolinea Searle in La costruzione della  realtà sociale, abbiamo a che fare con un'ímmensa ontologia invisibile; esplicitarla e scoprirne le leggi è un campo applicativo cruciale per un'ontologia sociale.

 

Adolf Reinach, «I fondamenti a priori dei diritto», in «Filosofia del diritto», a cura di A.G. Conte, P. Di Lucia, L. Ferrajoli, M. Jori, Cortina, Milano 2002, pagg. 326, -C 20,50;

Barry Smith, «John Searle: from speech acts to social reality», in corso di pubblicazione in The Cambridge Companion to Searle;

Michael S. Moore, «Legal reality: a naturalist approach to Legal Ontology», in «Law and Philosophy», 21: 619-705, 220.
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