[UN PROBLEMA ANTICO CHE NEGLI ULTIMI
ANNI HA ACQUISTATO UN SIGNIFICATO NUOVO
Questione morale, l´era del fai-da-te
LA questione morale - nel significato che a quest´espressione è stato
universalmente e concordemente attribuito in Italia a partire dagli inizi degli
anni Ottanta - riguardava esclusivamente la simonia, e cioè la vendita, da
parte del titolare di un potere pubblico, del contenuto di un atto d´esercizio
di quel potere, al fine di ricavarne - come prezzo - un´utilità privata. E´ evidente
che oggi, parlando di questione morale, si fa riferimento a un significato
nuovo; si dà per scontata una mutazione di senso che essa ha subito. L´utilità
privata - di cui tanto si discute a proposito di innovazioni legislative in
campo successorio, fiscale, penale sostanziale e processuale - del titolare del
pubblico potere, produttore dell´atto, non è infatti più il prezzo di una
vendita simoniaca del suo contenuto, ma il godimento diretto dell´effetto
giuridico dell´atto stesso. La nuova forma della questione morale consiste nel
produrre atti di diritto pubblico sibi et suis, e non più nel
vendere la produzione di atti di diritto pubblico in cambio di favori sibi
et suis. La trasformazione è di grande rilievo. Il profilo tradizionale
della questione morale consisteva nella violazione del divieto in forza del
quale il titolare di pubblici poteri non può procacciarsi utilità private
barattando la propria azione pubblica con ricompense private, da parte dei
beneficiari dell´azione medesima. Lasciamo in disparte i difficili problemi di
confine che questo tema pone in relazione ai rapporti tra l´attività degli
imprenditori politici (in senso schumpeteriano) e i loro gruppi sociali di
riferimento (il problema del voto di scambio), e limitiamoci a prendere atto
che se quel divieto ha un contenuto giuridico che può essere sfuggente,
soprattutto se riferito allo svolgimento dell´attività legislativa, è tuttavia
fondato sul comune sentire secondo il quale la simonia è un delitto, un malum
in se. Su questa base è agevole constatare che il profilo attuale della
questione morale è (parzialmente) diverso, perché (parzialmente) diverso è il
principio violato dalla legislazione progettata sibi et suis: non
più il divieto di simonia, ma il principio della buona fede legislativa. Certo,
entrambi sono specificazioni e conseguenze del divieto del mandato imperativo,
e dunque del principio - che da quel divieto è istituito e garantito - del
carattere nazionale della rappresentanza, ove l´aggettivo «nazionale» sta
tradizionalmente ad indicare che gli interessi perseguiti dagli organi
rappresentativi devono essere riconducibili all´intera collettività nazionale. Certo,
i campi di battaglia e le inutili stragi sono solo l´esempio più eloquente
degli usi che di quel principio possono essere fatti, ma si deve riconoscere
che esso rappresenta pur sempre un tentativo, per lo meno sul piano
dell´ideologia, di distinguere un governo costituzionalmente corretto da un
comitato d´affari. D´altra parte la dimensione nazionale della rappresentanza
non è che la forma moderna (propria del costituzionalismo liberale) con cui si
ribadisce un´idea molto più antica: quella della distinzione tra il bene
pubblico e generale e gli interessi privati dei governanti. Idea tanto
importante da aver richiesto, per secoli, che la definizione del bonum
commune fosse sottratta alla politica e rivestita della solennità della
teologia, che annodava continuità tra i suoi contenuti, la retta ragione e la
provvidenza divina. Tanto la simonia che l´esercizio del potere sibi et
suis sono dunque violazioni del medesimo principio. Esso però, nel primo
caso, è violato in modo più plateale, immediatamente percepibile. La simonia
rappresenta un livello elementare, intuitivo, della questione morale perché
consiste in comportamenti assimilabili a quelli di un comune bandito, un
estorsore. Il parlamentare, o il pubblico funzionario, corrotto è odioso perché
è assimilabile al grassatore che pretende il pizzo, al funzionario (pubblico o
privato) che vende la presa in cura di una pratica, al medico che vende la
priorità di un ricovero, al professore che vende una promozione... Invece, la
violazione del divieto di mandato imperativo sub specie di
violazione del principio di buona fede legislativa è molto più sottile e
sofisticata. Qui, abbiamo visto, l´illiceità non deriva dal fatto che l´eletto
si pone come mandatario di interessi particolari altrui, ma dal fatto che
l´eletto, dichiarando di agire come legislatore, e cioè in funzione di
interessi «nazionali», tutela e gestisce interessi particolari propri. La
differenza fondamentale sta nel fatto che mentre nel primo caso il prezzo
ricevuto è la prova del particolarismo che motiva e domina lo svolgimento della
funzione pubblica (seppure sul piano della giurisprudenza parlamentare in tema
di immunità il punto non sia del tutto pacifico), nel secondo questa prova
«esteriore» manca. Si potrebbe dire che nel primo caso il divieto di mandato
imperativo e il principio della buona fede legislativa sono violati in modo
indiretto, attraverso il compimento dell´atto simoniaco che rende oggettiva la
violazione stessa; nel secondo in modo diretto, attraverso una pura menzogna,
che non è comprovata e oggettivata da alcun comportamento esteriore. Si motiva
pubblicamente una determinata innovazione legislativa come dovuta a
un´interpretazione politica dell´interesse nazionale, mentre il motivo
dominante è la cura di un interesse privato (che certo può coincidere con
quello di molti altri privati).. |