![]() RASSEGNA STAMPA | ![]() 30 APRILE 2002 |
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Se
l'ordinamento giuridico del nostro paese fosse improntato alla common law, la
sentenza che ha mandato assolto quell'ingegner Forzatti che, quattro anni fa,
armi in pugno, ha staccato il respiratore che manteneva in vita la moglie,
rappresenterebbe senza dubbio una svolta significativa nella direzione della
tolleranza di qualche forma di eutanasia. Ma poiché in Italia il diritto non si
fonda sulle sentenze dei giudici ma bensì sulla volontà del legislatore,
occorre valutare fino a che punto i giudici della corte d'appello di Milano
abbiano voluto fare giurisprudenza.
In attesa di
leggere le motivazioni della sentenza, sembra, da quel poco che si è letto fino
ad oggi, che i giudici più che a legittimare l'operato del professore di Monza,
abbiano voluto derubricarlo a un fatto ininfluente rispetto alla morte della
moglie. Hanno infatti fatto emergere la fondata possibilità che al momento
della messa fuori servizio del respiratore l'encefalogramma della signora
Forzatti non registrasse segni vitali. Una sentenza probabilmente più ispirata
alla pietà e alla comprensione della sofferenza umana che intessuta della
freddezza del diritto, in ogni caso una sentenza né storica né tanto meno
catastrofica, come la si è voluta drammatizzare secondo i diversi interessi
ideologici. Una sentenza, però, che non può non sollecitare il parlamento a
legiferare in modo più chiaro sull'accanimento terapeutico e sul diritto di
scelta del paziente.
Nel recente
dibattito sull'attuazione dell'eutanasia in Olanda non c'è stata voce che non
abbia condannato l'accanimento terapeutico anche se per la verità in molte
dichiarazioni non risultava molto chiaro cosa si dovesse intendere per
accanimento terapeutico, come si è visto chiaramente nel caso della signora
Forzatti dove è stato più enfatizzato il fatto eutanasico che il fatto che la
vittima, preda di una malattia incurabile e ormai in coma irreversibile veniva
mantenuta in vita artificialmente. Infatti come ha dichiarato a suo tempo
Salvatore Montanini - presidente della Società italiana di anestesia analgesia
rianimazione e terapia intensiva - "Non hanno nulla a che vedere con un
atto eutanasico la rinuncia ad intraprendere o la decisione di sospendere
terapie sproporzionate per eccesso, che non prolungano la vita, bensì
l'agonia". Più che di accanimento terapeutico di dovrebbe parlare di
accanimento e basta.
Anche se
all'articolo 32 del codice deontologico dei medici vengono espresse direttive
volte a impedire quei trattamenti medici per i quali è possibile configurare
l'accanimento terapeutico, la realtà deve confrontarsi con un background
culturale in cui l'operatore sanitario privilegia come prioritaria, per la
propria attività, la difesa della vita ad ogni costo, indipendentemente da ogni
considerazione sulla qualità della vita e dalla volontà della persona. A ciò
bisogna aggiungere, come ha fatto rilevare l'on.le Fioroni un insufficiente
chiarimento legislativo sull'accanimento terapeutico. E se Forzatti ha trovato
nel giudice Santamaria una pietosa comprensione, il medico che avesse staccato
la spina avrebbe potuto incorrere in un giudice più attento ai dettati formali
della legge, summa lex summa iniuria.
Ci si augura
perciò che il ministro Sirchia, come annunciato, recepisca nell'ordinamento
giuridico italiano quella parte della convenzione di Oviedo che riguarda il
cosiddetto testamento biologico, quel documento cioè con cui un cittadino
dichiara in anticipo a quali trattamenti sanitari intende essere sottoposto. A
titolo esemplificativo si può scaricare da internet
www.consultadibioetiva.org/documenti/biocard.pdf la carta di autodeterminazione
proposta dalla Consulta di Bioetica.
Occorre però chiarire quale sarà il principio ispiratore, se si vorrà cioè privilegiare un concetto impregnato di istanze culturali e ideologiche come quello di dignità oppure quello molto più semplice di autonomia della persona. Se la vita è un bene a disposizione della persona oppure se su di esso debbano decidere o il medico o il giudice o il prete o chi altri.