RASSEGNA STAMPA

19 MAGGIO 2000
PIETRO RESCIGNO
Il pendolo tra la vita e la legge
Bioetica è una parola giovane ma nomina temi antichi e già affrontati dalla giurisprudenza. Il suo rapporto con il diritto pone oggi, però, nuovi interrogativi che non si esauriscono nella sfera legislativa né in quella degli interventi normativi. Al contrario, riguardano l'auspicabile silenzio del legislatore di fronte ai comportamenti di uomini e donne.
Nell quarto volume delle Frontiere della vita, che conclude l'opera enciclopedica dell'Istituto Treccani, è stata dedicata alla bioetica la sezione finale; e della bioetica nei rapporti con la scienza e la società si è discusso il 10 maggio nella sala del Cenacolo di Montecitorio (anche se gli interventi "dall'interno", e cioè dei promotori e dei curatori, hanno superato i confini di tale prospettiva ed hanno preferito sottolineare il complessivo, ammirevole impegno dell'intera iniziativa editoriale). Sia consentito riprendere qui qualche riflessione dal punto di vista del diritto, che è l'angolo di osservazione assegnato in quella sede a chi scrive. Come branca dell'etica filosofica, che non pretende l'autonomia e la dignità di una disciplina a sé, la bioetica richiama l'attenzione dei cultori di saperi diversi ed è destinata ad arricchire il patrimonio che a ciascuno tradizionalmente appartiene, senza tuttavia giustificare la moltiplicazione dei settori di ricerca (inducendo a parlare, per esempio, di un biodiritto, come da qualcuno è stato suggerito).
La parola è relativamente giovane, poiché non ha ancora trent'anni di uso, ma i temi che copre sono in realtà più antichi. E così anche al giurista è accaduto di incontrarli, ed a volte di fornirne un'anticipazione, anche quando non si rendeva conto di tutte le implicazioni morali di un problema visitato dalla giurisprudenza pratica. Con riguardo alla personale esperienza di studio, un breve elenco di casi e di dispute può dare un'immagine di vecchie questioni che più tardi con matura consapevolezza critica abbiamo riportato alla bioetica: dall'azione di danni intentata contro il genitore per la malattia trasmessa assieme alla vita al dubbio sul dovere di sottoporsi ad un trattamento sanitario idoneo a ridurre la lesione fisica e quindi gli obblighi risarcitori del terzo autore dell'illecito, o dell'Istituto assicuratore dell'infortunio. Ancora, da una rapida rassegna sarei tentato di riprendere l'episodica incapacità di intendere o di volere, l'assistenza agli anziani non autosufficienti, gli interrogativi che si legano alla fine della vita, per rimanere nell'ambito di una riflessione svolta in disperse o ricorrenti occasioni.
Ma il giurista, se agevolmente porta alla luce frammenti dell'esperienza riconducibili alla bioetica, rimane incerto e turbato da una domanda di fondo: se all'universalità dell'etica non contraddica la specificità del diritto, e cioè il fatto che gli ordinamenti sono condizionati nello spazio e nel tempo dai bisogni e dalle attese delle società che sono chiamati a regolare. La distanza si attenua se per un verso si riflette sul perduto carattere della morale intesa come legge non scritta ma una volta per tutte fissata ed immutabile, e per altro verso ci si ferma a considerare l'utilità che ai grandi temi della bioetica può dare il diritto, pur se ci si limita a vederlo nelle elementari accezioni che riescono le più persuasive per l'uomo comune.
Si pensi, in questa luce, alla libertà tradotta nel potere di autodeterminazione (che va dal consenso informato nel trattamento medico al rispetto della riservatezza e al diritto di non sapere, sino alla possibilità di impartire anticipate istruzioni circa lo stadio terminale della propria esistenza); all'eguaglianza ed ai riflessi che ne derivano, in termini di trasparenza ed equità delle scelte da compiere, per l'allocazione di non esaurienti risorse; alla solidarietà adottata come criterio da seguire nella disciplina dei trapianti d'organo al di là della insistente discussione circa la convenienza di una positiva volontà da esprimere o della semplice mancanza di un rifiuto esplicito.
Il diritto contemplato come fatto culturale (oltre che strumento di regolazione sociale) può suggerire alla bioetica altri motivi di preziosa meditazione: l'idea della pluralità degli ordinamenti può aiutare a riconoscere significato, interferenze e limiti dei codici deontologici delle categorie professionali; col rivendicare le ragioni della società pluralista, contribuirà ad assicurare nei comitati etici il concorso di differenziate competenze, ed altresì la sensibilità a culture e tradizioni che stanno venendo con crescente frequenza a contatto con il nostro modo di pensare i temi della vita.
L'esperienza del diritto applicata alla bioetica non significa, d'altro canto, un'attenzione particolare, o a dirittura esclusiva, alle esigenze del mercato ed alla "commercializzazione" del corpo, anche se la dimensione patrimoniale degli interessi e dei rapporti appare quasi elemento connaturale ed indissociabile dal discorso giuridico.
Infine, il diritto non si esaurisce e non si esalta nella sfera legislativa e negli interventi normativi; chè anzi, a fronte del rischio di discipline ispirate solo dall'intento di proibire comportamenti umani e di restringere la libertà di ricercare e sperimentare, è preferibile il silenzio del legislatore, intanto riempito da un ragionevole sentimento di fiducia negli operatori su cui pesano la responsabilità e la sofferenza del decidere.
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Bioetica