RASSEGNA STAMPA

10 GIUGNO 1999
NATALINO IRTI
Teologia e diritto
Interrogare i testi. L'arte difficile
Teologi e giuristi sembrano figure diverse e lontane, come remoto è il verbo salvifico di Dio dalla minacciante parola dei legislatori terreni. Ma gli uni e gli altri si ritrovano nell'interrogazione dei testi, nel trarre dalle tavole - di una religione o di un diritto - i criteri dell'agire. Questo intendere le pagine della legge per decidere il modo di comportarsi è davvero il terreno d'incontro delle due figure; ed è anche il luogo di nascita dell'ermeneutica, cioè della teoria dell'interpretazione. Si spiega così il rilievo che Franco Bianco, autore di una limpida e densa Introduzione all'ermeneutica (Laterza, 1998), dedica all'interpretazione delle Scritture, alla critica biblica, e all'esegesi dei testi giuridici. Vent'anni or sono, Bianco fu tra i rari filosofi italiani che colsero la straordinaria importanza dell'opera di Emilio Betti: i due volumi della Teoria generale dell'interpretazione, apparsi nel 1955 e caduti in un clima oscillante fra stupore e fastidio. Che un grande studioso di diritti antichi e moderni delineasse una teoria dell'interpretazione volta a chiarire le molteplici esperienze dell'intendere (dalla musica al teatro, dalla critica letteraria alla narrazione storica), era tale evento da risvegliare bruscamente i compagni di lavoro giuridico e da sorprendere gli stessi filosofi. È occorso quasi mezzo secolo perché l'opera di Betti, ormai campeggiante nelle storie dell'ermeneutica, ricevesse anche in Italia attenzione e impegno di analisi: una scoperta - nota Bianco - avvenuta "solo quando la polemica con Hans Georg Gadamer e con Rudolf Bultmann, oltre che con Heidegger, farà di Betti un punto di riferimento obbligato per tutti coloro che, nella seconda metà del Novecento, vorranno occuparsi del dibattito ermeneutico". In un certo modo, proprio la polemica di Betti e Gadamer offre a Bianco la trama storica e teorica del libro, il quale disegna assai bene il contrasto tra concezione metodologica e concezione ontologica dell'interpretazione. Riducendo la controversia in parole assai semplici e povere, si può dire che la prima teoria affida all'ermeneutica la funzione di enunciare i "canoni" dell'interpretazione, cioè i criteri capaci di controllare il metodo di lettura e di garantire l'oggettività dei risultati; mentre la seconda considera la comprensione - chiarisce Bianco - "non come l'esercizio di una facoltà tra le altre, ma come un modo di essere fondamentale dell'uomo, come una struttura dell'esistenza universale e costante, preliminare non solo rispetto ad ogni concreto esercizio interpretativo, ma anche a tutte le possibili forme di commercio col mondo". Il rapporto con il testo è al centro del dibattito, e solleva un'alternativa, rispetto alla quale si definiscono le posizioni di tutti gli interlocutori: se l'interprete debba, per così dire, andare incontro al testo, trasporsi nella forma che viene dal passato, e dunque rispettarla nella sua propria autonomia; o se invece si dia luogo ad una "fusione di orizzonti", in cui l'interprete si cala con tutti i suoi pregiudizi, non tanto conoscendo l'altro, ma "riconoscendo", con l'altro, se stesso. Se - possiamo ancora aggiungere - debba prevalere la storicità del testo interpretato, o la storicità del soggetto interpretante.
Alternativa, come sùbito s'intende, carica di conseguenze pratiche e di riflessi istituzionali, specie con riguardo all'interpretazione di testi teologici e giuridici, che sono inseriti in strutture di comunità (le confessioni religiose e gli Stati) ed esprimono direttive per il nostro agire. Non è facile, ad esempio, immaginare un sistema giurisdizionale che non sia capace di sottoporre a controllo i risultati interpretativi dei gradi inferiori e così di introdurre una qualche rassicurante stabilità nella decisione dei processi. L'istanza metodologica è acutamente avvertita da Bianco; e si esprime, nelle ultime pagine del libro, come indirizzo della riflessione futura. Il giurista chiamato alla quotidiana verifica delle interpretazioni altrui, non può non consentire, consapevole che ogni controllo esige l'uso di canoni procedurali, idonei a garantire, non certo l'astratta e definitiva verità, ma la coerenza interna di un sistema di norme.
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