[Obbligato a esistere? Faccio causa alla vita
UNA donna
mentalmente handicappata, ricoverata in un ospedale psichiatrico dello Stato di
New York, viene violentata da un inserviente e resta incinta. L´aborto è
illegale, la gravidanza non viene interrotta e nasce una bambina. Non ha tare
ereditarie, ma la mancanza di una famiglia normale la fa soffrire al punto che
con gli anni matura l´idea che per lei sarebbe stato meglio non nascere - una
frase che a tutti qualche volta scappa di dire - perché è stata privata di
diritti fondamentali. Muove così causa allo Stato di New York, per non aver
saputo proteggere la madre dallo stupro che ha causato la sua nascita. Il caso
è ancora aperto e infiamma, oltre ai giuristi, anche i medici e i filosofi.
Cause come questa - figli contro genitori per un «torto da procreazione» -
scardinano l´idea fondante che la nascita sia un bene intrinseco e assoluto per
colui che nasce, un «dono» sempre e comunque, un beneficio così indubitabile
che molti ritengono doveroso garantirlo a tutti, teorizzando quel diritto a
esistere del nascituro da cui discende la proibizione dell´aborto e della
ricerca sugli embrioni. Ma se c´è un diritto a esistere, c´è anche il
simmetrico diritto a non esistere? Di questo ragiona Fabio Bacchini nel suo
saggio che ruota intorno alle cause da «torto da procreazione» iniziate negli
Anni 1960 nel mondo anglosassone e ora in devastante aumento. Radicalmente
diverse da quelle per incuria e imperizia medica che si risolvono con un
congruo indennizzo, vanno al cuore di un problema sul quale non ci sono ancora
giudizi morali assestati né sensibilità sociali, ma nel quale si può restare
drammaticamente intrappolati: che cosa rende la vita invivibile? Soltanto un
handicap gravissimo o non anche, caso per caso, la povertà o il colore della
pelle o la scarsa intelligenza o la statura più bassa della media? Questo è
«l´argomento del piano inclinato», come lo chiama Bacchini: concedi qualcosa in
un caso-limite, poi ti trovi costretto a concederlo anche in casi «in cui
altrimenti non saremmo disposti a concederlo». Un caso-limite è la causa
Gleitman contro Cosgrove: una donna contrae la rosolia nel primo mese di
gravidanza ma, pur informata e assistita, decide di far nascere ugualmente il
bambino. Questi, ritrovandosi con vista, udito e facoltà mentali difettose,
viene spinto a fare causa ai suoi «sconsiderati» genitori. Per il tribunale, il
caso non è di sua competenza. Anche perché la logica porterebbe alla
conclusione che se amministrare la giustizia significa riparare il danno fatto
restaurando la condizione precedente, riparare un «torto da procreazione»
significherebbe restaurare la condizione di non esistenza. E quindi il massimo
favore che un genitore potrebbe fare al figlio che gli rimproveri di averlo messo
al mondo, sarebbe quello di togliervelo. Una richiesta di eutanasia, anche non
volontaria, su cui discettano magari i filosofi, ma che certo medici e giuristi
non sottoscriverebbero.
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