![]() RASSEGNA STAMPA | ![]() 16 LUGLIO 2002 |
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Il tema della procreazione assistita ha
scatenato un intenso dibattito non solo in Parlamento ma anche nel mondo
scientifico e giuridico
In
un'incisiva lettera (l'Unità, 21 giugno) Anna Finocchiaro ha chiesto ai
«giuristi italiani il contributo scientifico e razionale delle loro competenze»
circa il significato e le conseguenze della titolarità di diritti soggettivi
ascritta dall'art. 1 del testo approvato dalla Camera, in materia dì
procreazione medicalmente assistita, che recita: «la legge assicura i diritti
di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». Considerato che per avere norme che siano
adeguate a regolare una data realtà è auspicabile una precisa conoscenza della
realtà in questione, vorrei contribuire al dibattito portando le mie competenze
biologiche e mediche.
Se
uno studente mi domandasse che tipo di «soggetto» è il concepito cui la legge
intende assicurare i diritti, nonostante io abbia insegnato embriologia alla
Facoltà di Medicina per oltre trent'anni, mi troverei in seria difficoltà e non
saprei dare una risposta chiara e precisa.
Il
mio impaccio dipenderebbe non da considerazioni di tipo giuridico o filosofico,
quanto piuttosto da osservazioni di carattere scientifico e pratico,
considerando che, ove questa legge venisse approvata, nella sua futura
professione di medico egli si troverà ad applicarla.
Il
testo di legge non precisa che cosa si deve intendere con «concepito»,
lasciando credere che sul piano biologico sia una nozione chiara e
scontata. Probabilmente vuole indicare
l'entità che si forma dopo la fecondazione, supponendo che essa sia tanto
stabile da dovere essere considerato sin dalla sua formazione «un uomo come
noi».
Dal
punto di vista biologico, però, la realtà delle cose non è affatto così chiara
e scontata: l'unico punto davvero chiaro è che il «concepito» - qualunque cosa
si intenda indicare con tale termine - non è per niente «un uomo come
noi». Si tratta, infatti, di un'entità
estremamente polimorfica e priva di quell'autonomia vitale che fa si che possa
essere definita «organismo». Vediamo di
spiegare brevemente perché.
Nel
caso più frequente, il «concepito» è il risultato del processo di fecondazione, ossia di quel processo che porta alla fusione
dei due gameti, maschile (spermatozoo) e femminile (oocita), dando origine
ad uno «zigote» o «oocita fecondato».
Molti degli oociti fecondati non giungono tuttavia alla singamia (la
fusione dei due nuclei con la formazione del nuovo patrimonio genetico), e
moltissimi dei «concepiti» che completano la singamia risultano avere un
programma genetico con tante e tali anomalie genomiche da risultare
incompatibili con la vita individuale.
In questi casi di solito il processo di sviluppo si arresta da solo,
prima dell'impianto, e si stima che nella specie umana queste disfunzioni si
verifichino in più dell'80% dei casi.
E'
a questi «concepiti» che la legge italiana intende attribuire i diritti propri
di «ciascuno di noi», compreso il diritto alla salute?
E'
vero che una piccola percentuale (circa il 15%) di questo tipo di «concepiti»
ha la capacità di giungere a nascita. Ma anche questa minoranza dei «concepiti»
nelle prime fasi è ancora tanto plastica e duttile da far sì che uno di essi
generi due o più individui, i gemelli monozigoti. Può anche darsi che uno o più
di questi «concepiti» si fondano, dando origine ad un unico individuo, che
sotto il profilo biologico è una «chimera».
Questo capita perché le cellule di questi «concepiti» sono totipotenti e
possono diventare qualunque tessuto o organo: per questo non si può ancora dire
che sono un «organismo» definito o un «individuo». Né va sottovalutato che neanche il patrimonio genetico formatosi
alla fecondazione è qualcosa di permanente: vi sono dei neonati che alla
singamia avevano un genoma anormale, e che in seguito, nel corso dello sviluppo
si è normalizzato: se neanche il genoma che si forma alla singamia rimane
sempre identico e costante, non si capisce in
che senso il «concepito» possa essere considerato una «realtà biologica ben
definita» né tantomeno un «soggetto». Già
queste considerazioni mi pare pongano difficoltà insuperabili all' uso, del
concetto di «concepito» entro una legge.
Ma esse non sono le uniche.
Infatti, non vedo come si possano escludere dalla nozione di «concepito»
anche quelle entità derivate da «androgenesi», ossia quelle che si formano a
seguito dell'entrata di uno o più spermatozoi in un oocita privo del suo
contenuto cromosomico, cosicché si forma un corredo genetico tutto di
derivazione paterna. Questo tipo di «concepito» dà origine non ad una nuova
persona, ma ad una «mola vescicolare», una delle patologie del
trofoblasto. Anche il «concepito»
frutto di androgenesi (che è fenomeno naturale tutt'altro che trascurabile) è
titolare di diritti? Agli studenti di
medicina si insegna che è bene interrompere
subito lo sviluppo della «mola vescicolare»: ma questo saggio insegnamento vale
ancora se il «concepito» è un soggetto con diritti? Infine, poiché la penetrazione dello spermatozoo nell'ovulo e la
singamia non sono sincroni ed immediati, e poiché il primo evento della
fecondazione è l'attivazione dell'uovo (il risveglio dell'oocita e l'inizio
dello sviluppo) ci si deve chiedere: il «concepito» si forma all'attivazione
dell'uovo o alla singamia? Questa domanda
è tutt'altro che oziosa perché un oocita può essere attivato ed iniziare il suo
sviluppo anche senza l'intervento del gamete maschile, per effetto di una
semplice azione fisica o chimica: questo accade in quel processo chiamato
partenogenesi. Anche il «concepito» per
partenogenesi (il cui patrimonio genetico è derivato esclusivamente dalla
madre) normalmente non prosegue nello sviluppo, ma nel 1995 (cf. Nature Genetics) è stato descritto il caso
di un individuo che presentava diversi tessuti del corpo costituiti da cellule
con patrimonio di origine esclusivamente materna risultato di un oocita
spontaneamente divisosi in due cellule (partenogenesi) una delle quali era
stata successivamente fecondata da uno sperrnatozoo. Questo caso è emblematico sia perché mostra che anche nella
specie umana è possibile la nascita per partenogenesi, e che forse ci sono
altri «concepiti» di questo genere (anche se non sappiamo quanti siano); sia
perché conferma la vacuità di cesure nette e precise nelle prime fasi del
processo riproduttivo. Infatti, la
partenogenesi mostra che neanche la fecondazione appare più essenziale per la
formazione di un «concepito»: non solo non ci sono sostanziali cesure
biologiche tra l'«oocita maturo» e l'«oocita attivato», ma neanche ce ne sono
tra l'«oocita maturo» e i primi «blastomeri», ossia le prime cellule che si
formano dopo l'attivazione dell'oocita.
Infatti, nel caso sopra citato da Nature Genetics, fecondato da uno
spermatozoo è risultato essere uno dei due blastomeri che si sono prodotti dopo
che il processo di sviluppo era iniziato per partenogenesi.
Ho
cercato di mostrare che dal punto di vista biologico la nozione di «concepito»
include varie entità tra loro molto diverse. I deputati che hanno approvato il
testo di legge, invece, sembrano credere che il «concepito» sia una entità ben
precisa e definita da essere un soggetto titolare di diritti, ossia un «uomo
come noi». Ma quest'assunto è
scientificamente insostenibile. Esso
affonda le radici nelle seicentesche concezioni preformiste degli
«animalculisti» e degli «ovisti» (secondo i quali tutti gli esseri umani erano
stati creati da Dio con Adamo ed Eva e si trovavano già preformati nelle
cellule gametiche di questi due nostri progenitori). L'embriologia moderna ci ha fatto superare questa concezione:
oggi sappiamo che la formazione di un nuovo individuo avviene per progressiva
formazione delle parti e delle strutture costitutive del corpo. Ma è pressoché impossibile stabilire un
punto di inizio preciso e netto: la partenogenesi mostra che neanche la
fecondazione è necessaria, e gli altri casi descritti che la fecondazione non
sempre porta ad un'entità biologica che ha la potenzialità di dare origine ad
«uno di noi». Né si può dire che tutto
è già «preformato» o «già scritto» nel genoma del «concepito»: infatti, almeno
per quanto riguarda le primissime fasi dello sviluppo ed in particolare per
quanto riguarda la determinazione dei fondamentali assi e piani del corpo umano
(quelli che dicono dove sta la testa o dove si ha il «sedere» o podice, oppure
quale sarà il dorso e quale il ventre), ciò avviene sotto il controllo
esclusivo del citoplasrna dell'oocita e dei geni espressione del genoma
materno. Se tutto fosse davvero
prestabilito nel genoma, dovremmo risalire fino all'oocita maturo per
individuare l'origine del processo. Ma
davvero vogliamo considerare anche l'oocita titolari di diritti?
Non
so quali siano le conseguenze giuridiche del testo di legge approvato né spetta
a me stabilirlo. Ma so che dal punto di
vista biologico e medico attribuire al «concepito» i medesimi diritti dei
genitori (gli altri due soggetti coinvolti dall'art.1 della legge ) è
un'assurdità, perché non si riesce a capire quale entità biologica sia titolare
di tali diritti. Invece di essere
un'entità biologica precisa e definita, quella di «concepito» è un mito
fittizio, una costruzione ideologica che viene introdotta per altri scopi. Forse il primo di questi è quello di
limitare il controllo della riproduzione umana.
Ma su questo tema, se mai, torneremo in una prossima occasione.