Marsilio da Padova

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a cura di
Claudio Fiocchi
Università degli Studi di Milano

Le notizie sulla vita di Marsilio sono frammentarie. Nato da Bonmatteo dei Mainardini, a Padova in una data compresa negli anni 1284-87, nel periodo 1312-23 è all’Università di Parigi, dove riveste la carica di rettore (all’epoca essenzialmente amministrativa e aperta agli studenti) e verosimilmente stringe amicizia con il maestro della facoltà delle arti Giovanni di Jandun. Negli anni successivi è nuovamente a Padova: da segnalare una missione presso Carlo de la Marche (futuro Carlo IV di Francia), per offrirgli la leadership del partito ghibellino nell’Italia settentrionale. Riprende a Parigi gli studi per diventare baccalarius (un ruolo misto di studente e insegnante) in teologia (1320). Concluso il Defensor pacis (1324), si rifugia presso l’imperatore Ludovico il Bavaro, inseguito da condanne e scomuniche papali. Collabora alla politica del Bavaro in vario modo. Nel 1330, si segnala la presenza di Marsilio a Monaco, dove muore nel 1343.

La riflessione filosofica di Marsilio è essenzialmente dedicata a problemi politici, se si escludono le Quaestiones super Metaphysicam I-VI, per altro di dubbia attribuzione. Il pensiero politico di Marsilio si colloca pienamente all’interno della congiuntura politica dei primi decenni del Trecento, nei quali allo scontro tra Bonifacio VIII (1294-1303) e Filippo il Bello di Francia (1285-1314) seguiva il dissidio tra l’imperatore Ludovico il Bavaro (1328-1347) e il papa avignonese Giovanni XXII (1316-1334). Il Defensor pacis (Difensore della pace), il capolavoro di Marsilio, nasce con l’intento di confutare la pretesa plenitudo potestatis, cioè quella pienezza di potere che alcuni papi come Bonifacio VIII e Gregorio XXII, avocavano a sé, portando alle estreme conseguenze una linea ierocratica presente da secoli nella chiesa e in base alla quale il papa sarebbe stato detentore di un’autorità ultima e definitiva sui sovrani laici. Andando ben oltre l’intento polemico, il Difensore approda ad una vera e propria teoria dello stato, affrontando, inoltre, altri temi caratteristici della situazione politica e ecclesiologica del suo tempo, come la questione della ricchezza della chiesa. 
Il principio su cui si fonda l’indagine di Marsilio è la naturale tendenza degli uomini a raggiungere una vita sufficiens, una vita che superi il livello della semplice sopravvivenza. Essa richiede una communitas con gli altri uomini (la ripresa di Aristotele è esplicita), in una condizione di pace e tranquillità. Da qui scaturisce la necessità di analizzare le modalità di organizzazione della comunità politica e i pericoli che da essa devono essere stornati: tra questi emergerà, alla fine del primo libro, in cui l’autore ricorre alle «ragioni filosofiche», la pienezza di potere. 
Al cuore di questa riflessione sulla comunità politica vi è l’analisi della legge. Prendendo le distanze dalle concezioni del suo tempo, Marsilio asserisce che ciò che rende tale la legge è il fatto di essere emanato con un comando coattivo, che la rende vincolante. La legge umana, in altri termini, non richiede più di essere uniformata a una norma trascendente come la legge naturale o quella divina, di cui sarebbe una specificazione, come avveniva in Tommaso d’Aquino. Le uniche leggi che hanno validità su un piano civile sono quelle promulgate dal legislatore umano. Ciò significa che la conoscenza del giusto può anche non tradursi in legge, ma, nel caso in cui lo fosse, si tratterebbe di una legge perfetta. La legge evangelica è vincolante per i cittadini solo se essa viene inclusa dal legislatore umano tra le leggi della città. La formulazione della legge viene attribuita al legislator che Marsilio identifica con la pars valentior («la parte preponderante») della comunità politica, espressione interpretabile nel senso del maggior numero di cittadini. Considerazioni di ordine metapolitico (il tutto è superiore alle parti) e pragmatico (più occhi vedono meglio di pochi e si obbedisce maggiormente quando si partecipa all’elaborazione delle leggi) vengono perciò a individuare il titolare della funzione legislativa in una figura diversa sia da chi eserciterà i poteri di governo (governans) sia dalla minoranza degli uomini saggi, ai quali è assegnata solo una funzione consultiva. 
Un’altra condizione per la pace cittadina è individuata nella unità del governante (inteso come funzione e non come persona). Da ciò discende che la posizione della plenitudo potestatis, una causa di discordia (lis) sconosciuta all’epoca di Aristotele, si rivela lesiva del principio della vita sufficiens perché genera confusione e divisione nella gestione della comunità politica. L’insostenibilità di tale pretesa pontificia emergerà nel secondo libro sulla base dell’interpretazione dei testi biblici e patristici che gli autori di parte papale portavano a loro sostegno e attraverso la disamina di fonti storiche in grado di mostrare il rapporto di autonomia dell’impero rispetto al papato. Anzi, la funzione del papa viene ridefinita anche all’interno della chiesa in un ottica ministeriale, spogliando il papa (che Marsilio chiama quasi sempre «vescovo di Roma») di poteri coercitivi e di autorità decisionale, e affidandogli solo una funzioni di coordinamento e di espressione dell’unità della chiesa, a tutto vantaggio dell’assemblea dei fedeli, che possiede il potere di eleggere e controllare il pontefice, fornire l’interpretazione corretta del testo sacro e fissare gli articoli di fede. Tutti gli ecclesiastici hanno la medesima, non coercitiva, autorità sacerdotale, senza distinzioni di rango. 
Nel Defensor minor (terminato un anno prima della sua morte), Marsilio nega ancora drasticamente un potere vincolante sul piano civile ai sacerdoti, che perciò non possono intervenire con la forza nei confronti neppure degli eretici e dei governanti infedeli: il controllo dei governanti – si legge - andrebbe piuttosto affidata a uomini saggi o persino a uomini che si dedicano alle arti meccaniche. Colpisce inoltre l’assimilazione parziale delle figure del princeps e del legislator in seguito alla considerazione, ispirata al diritto romano, che l’autorità legislativa è stata trasferita al popolo romano dalle altre provincie, e da qui al principe: un trasferimento tuttavia non irrevocabile, perché l'originario detentore del potere legislativo resta la totalità degli uomini o la loro parte prevalente. Le posizioni di Marsilio non fanno che riaffermare l’indipendenza del conteso politico da quello religioso e perciò la piena legittimità delle istituzioni degli infedeli. 
Va inoltre notata l’esplicita affermazione della necessità che il legislatore e giudice umano giudichino con un giudizio coattivo e costringano con una pena anche per quanto riguarda i precetti spirituali (come il matrimonio) per effetto del fatto che gli uomini non sono solamente spirituali.  
La riflessione di Marsilio introduce dunque all’interno del pensiero politico della sua epoca alcuni elementi di novità come la vita sufficiente, che si propone come una direttiva per la pratica politica, l’assegnazione della sovranità ai cittadini, la valorizzazione della partecipazione popolare (in molti vi hanno visto l’influenza dell’esempio offerto dai governi dei comuni italiani), la definizione della legge in termini che oggi si definirebbero «positivistici».

Edizioni critiche e traduzione in italiano delle principali opere di Marsilio:

  • Defensor minor, a cura di C. K. Brampton, Cornish Brothers, Birmingham 1922

  • Il difensore minore, a cura di C. Vasoli, Guida Editore, Napoli 1975

  • Defensor pacis, a cura di C. W. Previté-Orton, Cambridge University Press, cambridge 1928

  • Defensor pacis, a cura di R. Scholz, «Fontes Iuris Germanici Antiqui», Hahnsche Buchhandlung, Hannover-Leipzig, 1932-33, 2 voll.

  • Il difensore della pace, a cura di C. Vasoli, «Classici della Politica», Utet, Torino 1960

  • Il difensore della pace, intr. di Mt. Fumagalli Beonio-Brocchieri, tr. di M. Conetti, C. Fiocchi, S. Radice, S. Simonetta, Bur, Milano 2001.

  • Oeuvres mineures: Defensor minor, De translatione imperii, a cura di C. Jeudy e J, Quillet, «Sources d’histoire médiévale», CNRS, Paris, 1979.

  • Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus, a cura di C. Pincin, in Id., Marsilio, Giappicchelli, Torino, 1967, pp. 268-83.

 

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