
a
cura di
Claudio
Fiocchi
Università
degli Studi di Milano
Le
notizie sulla vita di Marsilio sono frammentarie. Nato da
Bonmatteo dei Mainardini, a Padova
in una data compresa negli anni 1284-87, nel periodo
1312-23 è all’Università di Parigi,
dove riveste la carica di rettore (all’epoca
essenzialmente amministrativa e aperta agli studenti) e
verosimilmente stringe amicizia con il maestro della
facoltà delle arti Giovanni di Jandun. Negli anni
successivi è nuovamente a Padova:
da segnalare una missione presso Carlo de la Marche
(futuro Carlo IV di Francia), per offrirgli la leadership
del partito ghibellino nell’Italia settentrionale.
Riprende a Parigi
gli studi per diventare baccalarius (un ruolo misto
di studente e insegnante) in teologia (1320). Concluso il Defensor
pacis (1324), si rifugia presso l’imperatore
Ludovico il Bavaro, inseguito da condanne e scomuniche
papali. Collabora alla politica del Bavaro in vario modo.
Nel 1330, si segnala la presenza di Marsilio a Monaco,
dove muore nel 1343.
La
riflessione filosofica di Marsilio è essenzialmente
dedicata a problemi politici, se si escludono le Quaestiones
super Metaphysicam I-VI, per altro di dubbia
attribuzione. Il pensiero politico di Marsilio si colloca
pienamente all’interno della congiuntura politica dei
primi decenni del Trecento, nei quali allo scontro tra
Bonifacio VIII (1294-1303) e Filippo il Bello di Francia
(1285-1314) seguiva il dissidio tra l’imperatore
Ludovico il Bavaro (1328-1347) e il papa avignonese
Giovanni XXII (1316-1334). Il Defensor pacis (Difensore
della pace), il capolavoro di Marsilio, nasce con
l’intento di confutare la pretesa plenitudo
potestatis, cioè quella pienezza di potere che alcuni
papi come Bonifacio VIII e Gregorio XXII, avocavano a sé,
portando alle estreme conseguenze una linea ierocratica
presente da secoli nella chiesa e in base alla quale il
papa sarebbe stato detentore di un’autorità ultima e
definitiva sui sovrani laici. Andando ben oltre
l’intento polemico, il Difensore approda ad una
vera e propria teoria dello stato, affrontando, inoltre,
altri temi caratteristici della situazione politica e
ecclesiologica del suo tempo, come la questione della
ricchezza della chiesa.
Il principio su cui si fonda l’indagine di Marsilio è
la naturale tendenza degli uomini a raggiungere una vita
sufficiens, una vita che superi il livello della
semplice sopravvivenza. Essa richiede una communitas
con gli altri uomini (la ripresa di Aristotele
è esplicita), in una condizione di pace e tranquillità.
Da qui scaturisce la necessità di analizzare le modalità
di organizzazione della comunità politica e i pericoli
che da essa devono essere stornati: tra questi emergerà,
alla fine del primo libro, in cui l’autore ricorre alle
«ragioni filosofiche», la pienezza di potere.
Al cuore di questa riflessione sulla comunità politica vi
è l’analisi della legge. Prendendo le distanze dalle
concezioni del suo tempo, Marsilio asserisce che ciò che
rende tale la legge è il fatto di essere emanato con un
comando coattivo, che la rende vincolante. La legge umana,
in altri termini, non richiede più di essere uniformata a
una norma trascendente come la legge naturale o quella
divina, di cui sarebbe una specificazione, come avveniva
in Tommaso
d’Aquino. Le uniche leggi che hanno
validità su un piano civile sono quelle promulgate dal
legislatore umano. Ciò significa che la conoscenza del
giusto può anche non tradursi in legge, ma, nel caso in
cui lo fosse, si tratterebbe di una legge perfetta. La
legge evangelica è vincolante per i cittadini solo se
essa viene inclusa dal legislatore umano tra le leggi
della città. La formulazione della legge viene attribuita
al legislator che Marsilio identifica con la pars
valentior («la parte preponderante») della comunità
politica, espressione interpretabile nel senso del maggior
numero di cittadini. Considerazioni di ordine metapolitico
(il tutto è superiore alle parti) e pragmatico (più
occhi vedono meglio di pochi e si obbedisce maggiormente
quando si partecipa all’elaborazione delle leggi)
vengono perciò a individuare il titolare della funzione
legislativa in una figura diversa sia da chi eserciterà i
poteri di governo (governans) sia dalla minoranza
degli uomini saggi, ai quali è assegnata solo una
funzione consultiva.
Un’altra condizione per la pace cittadina è individuata
nella unità del governante (inteso come funzione e non
come persona). Da ciò discende che la posizione della plenitudo
potestatis, una causa di discordia (lis)
sconosciuta all’epoca di Aristotele,
si rivela lesiva del principio della vita sufficiens
perché genera confusione e divisione nella gestione della
comunità politica. L’insostenibilità di tale pretesa
pontificia emergerà nel secondo libro sulla base
dell’interpretazione dei testi biblici e patristici che
gli autori di parte papale portavano a loro sostegno e
attraverso la disamina di fonti storiche in grado di
mostrare il rapporto di autonomia dell’impero rispetto
al papato. Anzi, la funzione del papa viene ridefinita
anche all’interno della chiesa in un ottica
ministeriale, spogliando il papa (che Marsilio chiama
quasi sempre «vescovo di Roma») di poteri coercitivi e
di autorità decisionale, e affidandogli solo una funzioni
di coordinamento e di espressione dell’unità della
chiesa, a tutto vantaggio dell’assemblea dei fedeli, che
possiede il potere di eleggere e controllare il pontefice,
fornire l’interpretazione corretta del testo sacro e
fissare gli articoli di fede. Tutti gli ecclesiastici
hanno la medesima, non coercitiva, autorità sacerdotale,
senza distinzioni di rango.
Nel Defensor minor (terminato un anno prima della
sua morte), Marsilio nega ancora drasticamente un potere
vincolante sul piano civile ai sacerdoti, che perciò non
possono intervenire con la forza nei confronti neppure
degli eretici e dei governanti infedeli: il controllo dei
governanti – si legge - andrebbe piuttosto affidata a
uomini saggi o persino a uomini che si dedicano alle arti
meccaniche. Colpisce inoltre l’assimilazione parziale
delle figure del princeps e del legislator
in seguito alla considerazione, ispirata al diritto
romano, che l’autorità legislativa è stata trasferita
al popolo romano dalle altre provincie, e da qui al
principe: un trasferimento tuttavia non irrevocabile,
perché l'originario detentore del potere legislativo
resta la totalità degli uomini o la loro parte
prevalente. Le posizioni di Marsilio non fanno che
riaffermare l’indipendenza del conteso politico da
quello religioso e perciò la piena legittimità delle
istituzioni degli infedeli.
Va inoltre notata l’esplicita affermazione della
necessità che il legislatore e giudice umano giudichino
con un giudizio coattivo e costringano con una pena anche
per quanto riguarda i precetti spirituali (come il
matrimonio) per effetto del fatto che gli uomini non sono
solamente spirituali.
La riflessione di Marsilio introduce dunque
all’interno del pensiero politico della sua epoca alcuni
elementi di novità come la vita sufficiente, che si
propone come una direttiva per la pratica politica,
l’assegnazione della sovranità ai cittadini, la
valorizzazione della partecipazione popolare (in molti vi
hanno visto l’influenza dell’esempio offerto dai
governi dei comuni italiani), la definizione della legge
in termini che oggi si definirebbero «positivistici».
Edizioni
critiche e traduzione in italiano delle principali opere
di Marsilio:
-
Defensor
minor,
a cura di C. K. Brampton, Cornish Brothers,
Birmingham 1922
-
Il
difensore minore,
a cura di C. Vasoli, Guida Editore, Napoli 1975
-
Defensor
pacis,
a cura di C. W. Previté-Orton, Cambridge University
Press, cambridge 1928
-
Defensor
pacis, a
cura di R. Scholz, «Fontes Iuris Germanici Antiqui»,
Hahnsche Buchhandlung, Hannover-Leipzig, 1932-33, 2
voll.
-
Il
difensore della pace,
a cura di C. Vasoli, «Classici della Politica»,
Utet, Torino 1960
-
Il
difensore della pace,
intr. di Mt. Fumagalli Beonio-Brocchieri, tr. di M.
Conetti, C. Fiocchi, S. Radice, S. Simonetta, Bur,
Milano 2001.
-
Oeuvres
mineures: Defensor minor, De translatione imperii,
a cura di C. Jeudy e J, Quillet, «Sources d’histoire
médiévale», CNRS, Paris, 1979.
-
Tractatus
de iurisdictione imperatoris in causis
matrimonialibus,
a cura di C. Pincin, in Id., Marsilio, Giappicchelli,
Torino, 1967, pp. 268-83.
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