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a cura di Paolo Quintili - quintili@uniroma2.it
Ultimo aggiornamento: 9 agosto 1999





La prova come confessione. Meditazioni sulla natura offesa

 

di Giacomo FRANCINI*


 

     In un articolo del 1975 Michel Foucault provava a sintetizzare quello che a suo avviso era stato il percorso della confessione nella pratica dei sistemi psichiatrici e penitenziari dell'età moderna. La confessione - scriveva - prima di diventare la <<miglior prova>> - la regina probationum come avrebbero detto i giuristi del Cinquecento (1) - sarebbe passata per tutta una serie di rituali, quali il supplizio, l'interrogatorio, la tortura. Fondamentale, in tutto questo, non era stata tanto la sua esattezza, quanto il suo attenersi alle regole di produzione della verità. Il passaggio dalla <<verità-provata>> alla <<verità- constatata>> sarebbe stato - secondo Foucault - uno degli avvenimenti più importanti nella storia della conoscenza. Di questo percorso l'autore coglieva tre momenti fondamentali: a) la comparsa dell'inchiesta nella pratiche politiche e giudiziarie del tardo medioevo; b) la rivoluzione tecnologica prodotta dai viaggi e dalla navigazione; c) le scoperte chimiche ed elettriche della fine del Settecento. In definitiva - secondo Foucault - si sarebbe passati da un modo <<rituale>> di suscitare la verità ad uno <<artificiale>> e questo grazie a delle tecniche ripetibili ed universali.(2
     Foucault riprendeva l'argomento nel primo volume della sua Storia della sessualità, intitolato la Volontà di sapere. Qui l'operazione si faceva più ardua volendo ora l'autore trattare della confessione alla luce delle pratiche discorsive dell'età moderna.(3) Giuste o sbagliate che siano le considerazioni di Foucault, quello che mi preme sottolineare, in questo articolo, è che fin dall'antichità la confessione ha occupato un ruolo di primo piano nella definizione e nell'elaborazione dei sistemi probatori. 
     Nel primo libro della Retorica, Aristotele opera una distinzione netta fra quelle che definisce delle prove tecniche da quelle che chiama delle prove extratecniche, le entechnoi e le atechnoi pisteis. Fra le prime indica tutti quei mezzi di persuasione che, non essendo dotati di autonomia propria, debbono essere inventati.(4) Fra questi cita l'esempio e l'entimema, rispettivamente l'induzione e il sillogismo della logica formale.(5) Fra le seconde colloca le leggi, le testimonianze, i contratti, la tortura, i giuramenti.(6) In realtà, sebbene il termine greco homologia (confessione), nell'accezione di prova, non trovi un riscontro diretto nelle sue opere, altre fonti dell'epoca ne attestano l'uso probatorio.(7
     Così, nella Retorica ad Alessandro, testo erroneamente attribuito ad Aristotele e con tutta probabilità di Anassimene di Lampsaco,(8) la confessione sotto tortura è equiparata ad un vero e proprio strumento di prova.(9) Il diritto romano d'età repubblicana distingueva la confessio in iure dalla confessio in iudicio. La prima consisteva nel riconoscere, davanti ad un magistrato (praetor), la fondatezza dell'intentio dell'attore. Tale procedimento equivaleva ad una sentenza di condanna (confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur)(10) ed obbligava il convenuto a restituire la cosa litigata, dopo un'attenta valutazione della stessa (ad certam quantitatem deberi confitentem pertinet).(11
     La confessio interrompeva così l'abituale decorso procedurale in iure, il quale doveva compiersi di fronte ad un magistrato prima di essere sottoposto, tramite une formula, alla sentenza dell'organo giudicante.(12) Di tutt'altra natura era invece la confessio in iudicio, la quale aveva lo statuto di una vera e propria prova nella procedura apud iudicem, la qual cosa ci lascia presuppore dovesse trattarsi proprio della tortura.(13) Questa si applicava generalmente agli schiavi e agli stranieri ed è forse per questo che le fonti giuridiche d'età classica non ce ne hanno lasciato quasi testimonianza alcuna, trattandosi per lo più di testi indirizzati a dei cittadini romani.(14) In realtà, presso gli antichi, la tortura non ha mai goduto di una buona reputazione. Aristotele, nella Retorica, dubitava della sua affidabilità quale mezzo di prova. Alcuni - scriveva - sono capaci di resistere ai tormenti più atroci senza aprire bocca, altri confessano tutto e qualsiasi cosa, pur di non subire quegli stessi tormenti.(15) Questo passo di Aristotele sarà ripreso tale e quale nel Digesto di Giustiniano, dove si legge che

   Questioni fidem non semper nec tamen numquam habendam constitutionibus declaratur: etenim res est fragilis et periculosa et quae veritatem fallat. nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit: alii tanta sunt impatientia, ut quodvis mentiri quam pati tormenta velint: ita fit, ut etiam vario modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios criminentur.(16)

    Dalle poche testimonianze che abbiamo è chiaro quindi che la tortura, in età classica, si applicava quasi esclusivamente agli schiavi.(17) Questi venivano tormentati al posto dei loro padroni,(18) i quali, in qualità di cittadini romani, non potevano essere sottoposti alla quaestio.(19) Che uno schiavo venisse torturato non destava alcuna emozione; quello che ci si chiedeva era piuttosto in quali circostanze questo diritto potesse essere applicato.(20) In una delle sue direttive, Augusto aveva ordinato di non cominciare mai i processi dalla tortura; questa doveva essere accompagnata da tutt'altro genere di prove (argomenta).(21) Poi, a partire dal III secolo d.C. le autorità cominciano ad applicarla anche sui cittadini romani. Nel 216 Caracalla l'autorizza su una donna libera accusata d'omicidio.(22) Constantino ne fa la prova delle prove e la estende a tutti i cittadini liberi.(23
     Confessione e tortura si presentano dunque come due sistemi distinti e paralleli, che per le loro peculiarità, attraversano tutto il pensiero occidentale, dall'antichità all'età moderna. Sono due modi diversi di provare un fatto: l'uno si fonda sul consenso, l'altro sull'estorsione. La confessio in iure del diritto romano non era che uno dei tanti modi di risolvere una disputa, prima di interpellare l'organo giudicante.(24) E' l'homologia di cui ci parlano i testi greci nella sua accezione di accordo contrattuale.(25) Essa presuppone una giustizia non professionale, svincolata dalla funzione mediatrice e infragiudiziale del magistrato, quale principale garante della convivenza civile. 
    La tortura è la confessione di una verità strappata con la forza. Ciò non toglie che nei trattati di giurisprudenza, almeno fino alla seconda metà del Settecento, essa conservi lo statuto di una prova.Con il cristianesimo, infatti, la confessione diventa un sacramento, ovvero l'espiazione di una colpa. La parola sacrementum, nel sistema delle legis actiones del diritto romano, designava il pagamento di una scommessa (nam qui victus erat, summam sacramenti praestabat poenae nomine; eaque in publicum cedebat praedesque eo nomine praetori dabantur).(26) Con il cristianesimo il termine assume un valore trascendentale che tuttavia non sopprime interamente il suo attributo di penalità (poena). Tuttavia, se nel diritto romano il sacramentum era dell'ambito della fortuna, la quale faceva vincere o l'uno o l'altro dei contendenti, con il cristianesimo esso si umanizza assumendo i contorni dell'identità. Questo processo avrà come primo risultato una nuova epistemologia della prova, la quale sarà alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico dell'età moderna. 
     Siamo alla fine del IV secolo d.c. Un giovane sacerdote d'Ippona, Aurelio Agostino, intitola il resoconto della sua vita Confessionum. Il termine ha sollevato una miriade d'interpretazioni tant'è che alcuni hanno pensato di tradurlo con <<testimonianze>>, altri con <<celebrazioni>>. Le due ipotesi sono state di recente scartate da Jacques Fontaine, nella sua introduzione all'edizione della Fondazione Lorenzo Valla.(27) Ad ogni modo, quale che sia la traduzione più appropriata del termine Confessionum, quello che mi preme sottolineare è che all'epoca, manoscritti aventi questo titolo, erano veramente rari. Non che la trama delle Confessioni, il tema della caduta e della salvezza, dell'errore, del perdono e dell'espiazione, non fossero già tutti presenti in alcuni racconti dell'età imperiale (ne sono una testimonianza le Metamorfosi di Apuleio), ma il titolo di Confessionum rimane una singolarità nella produzione agiografica, patristica e letteraria del IV-V secolo d.c., fatta eccezione forse della Confessio di Patrizio.(28) In una delle più antiche storie della letteratura cristiana, il De viris illustribus di Girolamo, non si ha alcuna traccia di manoscritti intitolati Confessionum.(29) Sebbene nella loro singolarità, quelle d'Agostino, resteranno tuttavia un punto di riferimento fondamentale per tutta la patristica medievale e per buona parte della teologia moderna. 
     Con Agostino, la confessione diventa l'espiazione di una colpa, che a differenza della confessio apud iudicem del diritto romano, non comporta delle sanzioni di carattere corporale ma soltanto delle punizioni di tipo spirituale. Essa presuppone la violazione di un comandamento, il perdono e la remissione dei peccati. Con Agostino, la confessione, in quanto espiazione, diventa la prova dell'esistenza di Dio. Come si legge nel primo libro delle Confessioni, l'uomo porta con sé la prova del suo peccato e la prova che Dio resiste ai superbi (et homo circumferens mortalitatem suam, circumferens testimonium peccati sui et testimonium, quia superbis resistis).(30) Nelle Confessioni, il verbo confiteor è utilizzato in diverse accezioni anche se tutte rimandano più o meno direttamente all'idea di prova o di testimonianza. Agostino è perfettamente consapevole del fatto che le sue confessioni sono frutto della grazia di Dio poiché <<Neque enim dico recti aliquid hominibus quod non a me tu prius audieris, aut etiam tu aliquid tale audis a me quod non mihi tu prius dixeris>>.(31) Ma per quale motivo confessarsi agli altri se questi ignorano la verità dei fatti raccontati? In realtà, la confessione non è che un modo per provare agli altri l'esistenza di Dio in quanto conoscere Dio significa conoscere se stessi (Quid est enim a te audire de se nisi cognoscere se? Quis porro cognoscit et dicit: <<Falsum est>>, nisi ipse mentiatur?).(32) È un modo per sentirsi con Dio negli altri e se stessi in Dio; è un modo per annunciarlo, per lodarlo, per glorificarlo. 
     Con Agostino la prova continua a caratterizzare la confessione, ma a differenza del diritto romano, essa assume i contorni della colpa. L'esistenza del Dio cristiano presuppone la violazione di un comandamento, il peccato, la colpa, il pentimento ed infine la redenzione. In tal senso, la vita di Agostino è paragonabile a quella del figliol prodigo: anch'egli è il figlio minore che, abbandonato il padre e sperperato le ricchezze, torna a casa pentito e amareggiato ma, dulcis in fundo, festeggiato con l'uccisione del vitello più grasso.
    Il cammino che porterà dalla prova-compromesso alla prova- estorsione avrà come risultato la creazione di una lunga serie di strumenti epistemologici atti a produrre il vero: uno di questi, l'inchiesta, messa a punto dal Concilio Laterano IV agli inizi del XIII secolo, rimarrà a lungo una delle pratiche inquisitoriali più in uso nell'età moderna.(33) Da strumento di repressione contro le mancanze dei fratelli subalterni, diventerà ben presto strumento d'indagine a carico degli stessi superiori.(34) Al fine di salvaguardare la reputazione degli imputati, i loro diritti e il loro onore, l'inchiesta doveva presentarsi sotto forma scritta.(35) All'imputato era concesso di difendersi, purché si rendesse disponibile e non fosse stato giudicato in contumacia. Doveva essere informato sui capi d'accusa, sui testimoni e sulle intenzioni del processo, il tutto al fine di garantirne la correttezza e la validità.(36) Con l'inchiesta, il Concilio Laterano IV istituirà anche l'obbligo della confessione e della comunione, pena la scomunica e la sepoltura in terra sconsacrata.(37) A tale proposito, i sacerdoti, al pari di medici esperti, dovranno curare le ferite dei peccatori con vino ed olio, indagando diligentemente sulle cause e le circostanze dei loro peccati.(38)
     L'immagine del medico-confessore rimarrà radicata a lungo nella teologia medievale e verrà ripresa, qualche secolo più tardi, da Erasmo, nel suo trattato sulla confessione. L'opera, composta nel 1524, segue di pochi anni la De captivitate babylonica ecclesiae, dove Lutero aveva ridimensionato il valore della confessione, non tanto nella sua qualità di sacramento, quanto quale pratica in uso presso la Chiesa cattolica. Così facendo, Lutero aveva rivalutato il battesimo quale fonte di remissione dei peccati. La confessione - scriveva - era prevista dall'antica legge ed i fratelli possono confessarsi l'uno con l'altro senza dover ricorrere necessariamente alla mediazione dei pontefici.(39) Erasmo interviene nella disputa da una posizione moderata: negando l'arbitrarietà della confessione, non aderisce né si oppone all'idea che questa sia stata istituita dagli uomini, anche se preferisce crederla istituita da Cristo.(40
     Parlando delle confessione, Erasmo la consiglia a tutti coloro che a causa della loro età o della loro indolenza, hanno delle difficoltà a riconoscere i propri peccati. Il genere umano - scrive - soffre di vizi che col tempo si possono rivelare pericolosi e ai quali solo l'occhio esperto del medico-sacerdote può fornire delle cure appropriate, grazie ad un'attenta raccolta e valutazione degli indizi (ex indiciis colligens).(41) Allo stesso modo, qualche decennio più tardi, il Concilio di Trento, non esiterà a comparare l'attività del sacerdote a quella del medico: sostenendo che è dovere di ogni fedele confessarsi dei peccati mortali e di quelli veniali, la sessione quattoridicesima aggiunge che <<Si enim erubescat aegrotus vulnus medico detergere, quod ignorat, medicina non curat>>.(42)
    Con la comparsa dell'inchiesta, compito delle autorità giudiziarie sarà ormai quello di suscitare la verità dell'accaduto, evitando ogni riferimento all'intesa, all'accordo, al compromesso, quali elementi primordiali della confessio in iure. La giustizia assumerà allora un ruolo completamente diverso da quello che le era stato attribuito dal diritto romano, con dei risultati che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti. L'apparato giudiziario vive, propera e si riproduce grazie alle "colpe" degli altri e non sempre in funzione della sua utilità sociale. Tuttavia, una diversa concezione della giustizia, non può prescindere da una diversa concezione della prova, non più fondata su una cultura del sospetto, ma generata dall'accordo fra le parti in causa. A quest'accordo il diritto romano aveva dato il nome di confessione. Poi, il cristianesimo ne fece il trampolino di lancio per diffondere la sua idea di peccato originale. 
     Lo scollamento fra confessione e compromesso, quale progressivo abbandono del diritto romano e del principio della libera contrattazione, aprirà la strada alla presunzione di reato quale principio di credibilità: un'ipotesi sarà allora tanto più probabile quanto più sarà sospetta. Un esempio particolarmente calzante di questo nuovo modo di concepire la confessione ci viene dato dal giurista napoletano Gaetano Filangieri il quale, nella sua Scienza della Legislazione, scriveva che la natura

    è quella che chiude la bocca del reo allorché il giudice lo interroga sulla verità dell'accusa che si è contro di lui intentata. La confessione del delitto portandogli sicuramente la perdita o dell'esistenza, o di una parte della sua felicità, richiede o uno sforzo superiore al contrario impulso della natura, o una illusione che gli faccia vedere, nella perdita di tutte queste due cose, l'acquisto di un bene più grande.(43)

    Da queste riflessioni risulta chiaro come nel pensiero di Filangieri, l'imputato sia associato al colpevole, prima ancora che questi venga giudicato dal tribunale.  E da questo assunto e da questa cultura del sospetto, procederà gran parte del pensiero scientifico moderno con evidenti ripercussioni sul piano economico e sociale. 
     Nel Novum Organum, una delle maggiori espressioni dell'empirismo moderno, Francis Bacon elenca due possibili alternative per ottenere il vero: l'una che, procedendo dal senso e dai particolari, produce delle massime generali per poi ricavarne degli assiomi medi; l'altra che, procedendo da quegli stessi particolari, risale agli assiomi medi per arrivare infine alle massime generali. Solo quest'ultima sarebbe, a suo avviso, la giusta strada per ottenere la verità.(44) Il metodo teorizzato da Bacon è quello induttivo che <<per scalam veram, et per gradus continuos et non intermissos aut hiulcos, a particularibus ascendetur ad axiomata minora, et deinde ad media, alia aliis superiora, et postremo demum ad generalissima>>.(45) Tuttavia, fra un passaggio e l'altro - aggiunge l'autore - è opportuno prendere le dovute precauzioni, distinguendo il falso dal vero. Solo così sarà possibile creare una nuova scienza che non si fondi sull'idolatria e sull'apriorismo.(46) Nel corso di queste operazioni - scrive Bacone - ogni ricercatore dovrà sospettare del suo stesso intelletto, di quello che più lo affascina, mantenendo un giudizio oggettivo e distaccato(47) poiché, secondo i principi dell'intelletto, tutto è sospetto, fin tanto che non sia attentamente provato e verificato.(48) Da qui la necessità, per lo scienziato, di dotarsi di una strumentazione adeguata(49) tale da rompere l'egemonia della logica e gli errori del sillogismo.(50
     La verità è un prodotto della mente, raggiungibile grazie ad un potente sforzo d'immaginazione tale da liberare lo scienziato dalle pastoie del presente e dagli errori del senso comune. La verità procede per gradi ed è ottenibile grazie ad una vigilante depurazione del pensiero dalle scorie della superstizione. D'altra parte, la questione del sospetto si era già posta, più forte che mai negli scritti Cartesio, il quale ne aveva concluso che per raggiungere la verità era indispensabile suddividere ogni problema in parti minori e cominciando dagli oggetti più semplici, salire fino a quelli più complessi.(51
     Con la Riforma la prova passa dalle sponde della confessione a quelle della fede. L'attacco di Lutero contro la Chiesa cattolica si concepisce nella misura in cui il riformatore tende a scardinare il sistema delle indulgenze le quali assicurano la salvezza a chiunque sia disposto a pagare, con denaro contante, la remissione dei peccati. Nei paesi riformati, la confessione è tacciata d'infamia e non può più essere nominata senza suscitare sdegno e riprovazione; è un vero e proprio laboratorio di lucro e di potere, al servizio della tirannia dei papi, che così facendo continuano a perseguitare le coscienze desiderose di salvezza.(52) I grandi peccati - scrive Lutero - sono da confessarsi in pubblico mentre le piccole colpe possono essere assolte dai fratelli, senza ricorrere alla mediazione di Roma. L'assoluzione dei peccati può essere accordata a chiunque la richieda o a chiunque venga ripreso per delle colpe minori.(53
     Con la Riforma, quello che rende un individuo colpevole, non è tanto il numero e la quantità dei suoi peccati, in gran parte rimessi dal battesimo, quanto il fatto di credere o di non credere in Dio. La fede diventa quindi il requisito essenziale nel valutare l'attendibilità di un fatto, il quale sarà tanto più credibile quanto più degno di fede. Che cosa abbia significato tutto questo nella messa a punto di nuovi e più efficaci sistemi probatori è difficile da stabilirsi. E' probabile tuttavia che la Riforma sia alla base della stessa idea di prova induttiva così come la si ritrova in buona parte della letteratura giuridica dell'età moderna. Non è forse la prova una <<fidem veri legitimis modis et temporibus facta cognitori causae>>? Non è forse il modo migliore per arrivare alla conoscenza di una verità di fatto nel senso che <<probare est fidem facere>>?(54) In tal senso, è la fede che guida l'inquirente nella valutazione degli indizi, nella loro selezione, nella loro distinzione fra probabili e improbabili. 
     La prova giuridica - è stato detto - può rispecchiare un ragionamento deduttivo o induttivo. Il primo è legato alla produzione di prove non artificiali quali la confessione, la testimonianza, i documenti scritti, che procedono da una deduzione necessaria, anche se non probabile, fondata su premesse assunte come vere, le quali non sono nient'altro che delle norme giuridiche. Da qui la natura arbitraria del processo d'Ancien Régime fondato sulla somma di differenti gradi di prova. Il secondo procede da un tipo di dimostrazione detta indiziaria o anche presuntiva che, una volta raccolti i dati ed organizzatili in una forma particolare di ragionamento, è suscettibile di dimostrare la realtà dell'accaduto. La prova indiziaria è pertanto una prova artificiale poiché la sua attendibilità dipende essenzialmente dalle capacità argomentative dell'interprete. Al pari di ogni altro esercizio retorico, essa sarà tanto più convincente quanto più degna di fede, vale a dire tanto più vicina al "discorso" dominante in quel momento e in quella data società. Qui sta tutta la forza e tutta la debolezza del suo procedimento, nel senso che esso dipende essenzialmente da ciò che una società reputa come "ideologicamente" vero. D'altra parte, la prova deduttiva non offre certamente dei risultati migliori; vincolata così com'è alla possibilità che un imputato ha di procurarsi e di far valere determinate prove, essa resta un difficile strumento di valutazione. Il ragionamento indiziario differisce quindi da quello deduttivo in quanto è una <<illazione di un fatto probante a un fatto probando>>; in altri termini è un modo di provare un fatto per via retorica, inferenziale.(55)
      Il ragionamento induttivo troverà la sua massima affermazione con la Rivoluzione francese quando, per la prima volta, verrà stabilito, per via legale, il principio del libero convincimento del giudice.(56) In realtà, ancora e per tutta la seconda metà del Settecento, la questione aveva sollevato non pochi dubbi e perplessità soprattutto fra quei riformatori che temevano la scomparsa del sistema fondato sulla prova legale. A tale proposito, Voltaire metteva in guardia i propri contemporanei dall'accettare in maniera troppo entusiastica il principio dell'intima convinzione del giudice. In effetti - scriveva

    combien d'horreurs sont sorties du sein des lois mêmes. Alors on serai tenté de souhaiter que toute loi fût abolie, et qu'il n'y en eût d'autres que la conscience et le bon sens des magistrats. Mais qui nous répondra que cette conscience et ce bon sens ne s'égarent pas?(57)

    Considerazioni simili percorrevano le pagine di alcuni fra i più noti giuristi dell'epoca, quali Gaetano Filangeri, Mario Pagano o Gian Domenico Romagnosi.(58) Il primo, in particolar modo, aveva sostenuto che un giudizio corretto, non può prescindere dalla certezza morale del giudice, la quale deve comunque essere accompagnata da un criterio legale. Se la certezza morale <<non è nella proposizione, ma nell'animo di colui ch'é certo; se questa dipende dalle disposizioni di colui che giudica; se quelle che basta per render certo uno della verità di un fatto, non basta per un altro, se una buona e cattiva digestione può rendere un uomo più o meno credulo, [allora è indispensabile che la] scienza della legislazione trovi un temperamento all'autorità del giudice>>.(59)  Non ultimo, Cesare Beccaria, esprimeva non poche perplessità nei confronti della prova induttiva. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra - scriveva -

    cioè quando gl'indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perché in casi che farebbero mancare le prove antecendenti fanno mancare le susseguenti. [Al contrario - aggiungeva - quando] le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si provano d'altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull'altra.(60)

    Non era forse anche questo un modo di prendere le dovute distanze dal ragionamento induttivo vale a dire da quel ragionamento fondato sulle capacità retoriche dell'interprete? In realtà, una definitiva vittoria del ragionamento induttivo su quello deduttivo, non si avrà che nella prima metà dell'Ottocento quando numerosi giuristi di fama internazionale cancelleranno dai loro trattati ogni tipo di riferimento al sistema della prova legale. Così Jeremy Bentham non esiterà a definire la prova come <<any matter of fact, the effect, tendency, or design of which, when presented to the mind, is to produce a persuasion concerning the existence of some other matter of fact - a persuasion either affirmative or disaffermative of its existence>>.(61) La sua definizione riposa su un'idea di prova in quanto discorso inferenziale, retorico, persuasivo, il cui significato è molto spesso direttamente subordinato all'idea di fatto. Ora, che cosa sia un fatto, è una questione di lana caprina, che l'autore risolve definendolo quella cosa che <<concerning the existence or non-existence of which, at a certain point of time and place, a persuasion may come to be formed by a judge, for the prupose of grounding a decision thereupon>>.(62
     Tuttavia, per tutto l'arco dell'età moderna, il ragionamento probatorio più praticato rimarrà quello deduttivo, vale a dire quello fondato sulla produzione di prove non artificiali quali la confessione, le testimonianze, i documenti scritti. Nel suo trattato di giustizia criminale, Jousse distingue quelle che definisce delle prove dirette da quelle che chiama delle prove indirette. Fra le prime cita la confessione dell'accusato, la deposizione di due testimoni, il rapporto di due esperti immediatamente dopo l'accaduto. La prova indiretta consiste, a suo avviso, nel dimostrare l'esistenza di un fatto partendo dalle connessioni che questo detiene con altri fatti, di cui se ne ha la conoscenza.(63) Per prove dirette Jousse intende quelle prove piene che riposano sulla piena convinzione del giudice. Con il termine di mezze prove designa invece quelle che suscitano delle presunzioni e che quindi non sono sufficienti a condannare l'accusato. Fra queste elenca la deposizione di un solo testimone, la confessione extragiudiziale e la somiglianza dei documenti scritti.(64) Ad ogni modo, nell'ambito di tutte queste prove, la più certa e la più incontestabile è a suo avviso la confessione poiché

    quand un accusé est prévenu d'avoir commis un crime, personne ne peut être plus certain que lui s'il est coupable ou innocent du crime, & que par conséquent, de toutes les preuves nécessaires pour établir cette vérité, la plus certaine & la moins sujette à erreur, est celle qui résulte de la confession de l'accusé.(65)

     Alla confessione, l'autore aggiunge, in ordine d'importanza, la testimonianza di due o più persone che hanno visto commettere il reato ed infine, le prove più incerte, che sono quelle fondate su indizi, congetture e presunzioni.(66) La confessione dell'accusato, per rivestire il carattere di una prova piena, deve essere libera e spontanea, ad ogni modo non estorta come nel caso della tortura.(67) Tali considerazioni non differiscono di molto da quelle che furono già elaborate dai giuristi del Cinquecento. Per J. Damhouder sono delle prove piene la deposizione di due testimoni degni di fede, la confessione del reo, l'evidentia facti e la prova scritturale. A tale proposito, la confessione è equiparata ad una prova piena solo se è maior, sponte, sciens e contra se.(68) Per prova semipiena J. Menochio intende la deposizione di un testimone confermata da due confessioni extragiudiziali. P. Farinaccio la deduce dalla deposizione di un testimone, dalla comparazione di documenti scritti, dai documenti privati e dalle presunzioni.(69)
      L'insieme di queste testimonianze ha il pregio di mostrarci l'importanza della confessione nei sistemi probatori d'Ancien Régime, la quale, sulla scorta del diritto romano e sull'eredità che questo trasmise al cristianesimo, getta un ponte ideale fra l'antichità e i nostri giorni. Sta a noi adesso saper cogliere questa tradizione e saperla trasferire nel nostro modo di vivere e di pensare il mondo del diritto, che poi non è che un modo di pensare la società del futuro. 


* Dottore di ricerca in Storia Moderna all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. 
 




NOTE

(1) Cfr. P. Marchetti, Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna, Milano, Giuffré, 1994, pp.27-28. 

(2) M. Foucault, <<La maison des fous>>, in Les criminels de paix. Recherches sur les intellectuels et leurs techniques comme préposés à l'oppression, publié sous la direction de F. Basaglia et Franca Basaglia Ongaro, PUF, 1980, pp.146-149 [prima edizione italiana: Torino, Einaudi, 1975]. 

 (3) M. Foucault, <<La volonté de savoir>>, in Histoire de la sexualité, vol.1, Paris, Gallimard, 1976. 

 (4) Aristotle, The "Art" of Rhetoric, by John Henry Freese, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1959, I, 1355 b 2, p.14: <<Ton de pisteon ai men atechnoi eisin ai d' entechnoi. Atechna de lego osa me di emon peporistai alla proiperchen, oion martires basanoi siggraphai kai osa toiaita, entechna de osa dia tes methodon kai di emon kataskeiasthenai dynaton>>. Sullo stesso argomento v. C. Ginzburg, <<Aristotele, la storia, la prova>>, in Quaderni Storici, <<La prova>>, 85, 29, 1, 1994, pp.5-17. Sul rapporto fra prova e immagine giuridica v. P. Butti di Lima, L'inchiesta e la prova. Immagine storiografica, pratica giuridica e retorica nella Grecia classica, Torino, Einaudi, 1996. 

 (5) Aristotle, The "Art" of Rhetoric, cit., I, 1356a 8, p.18: <<Ton de dia ton deikninai e phainesthai deikninai, kathaper kai en tois dialektikois to men epagoge esti to de sillogismos to de phainomenos sillogismos, kai entaitha omoios echei. esti gar to men paradeigma epagoge, to d' enthimema sillogismos, to de phainomenon enthimema phainomenos sillogismos. Kalo d' enthimema men retorikon sillogismon, paradeigma de epagogen retoriken. Aristotele si sofferma a lungo sulle due forme; cfr. The "Art" of Rhetoric, cit., II, 20, p.272 e sgg. Sull'induzione e il sillogismo v. Aristotele, Topici, 1.1. e 1.12. 

 (6) Aristotle, The "Art" of Rhetoric, cit., I, 1375a, pp.151-152: <<Eisi de pente ton aritheon, nomoi martires sunthekai basanoi orkos>>. 

 (7) Cfr. M-M. Mactoux, <<Les pratiques discursives comme stratégie de reconnaissance>>, in L'aveu. Antiquité et Moyen-Age. Acts de la table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du CNRS et de l'Université de Trieste. Rome 28-30 mars 1984, École française de Rome, 1986, p.27. 

 (8) Cfr. G. Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, London, 1963, pp.113-114. 

 (9) Aristotle, Rhetorica ad Alexandrum, by H. Rackham, cit., 1442b 37, p.420: <<Thattein de dei ton men pisteon protas tas martirias kai ta ek ton basanon emin omologethenta, an yparche>>: First among the proofs must be placed the evidence of witness and confessions that we have obtained by torture, if any be available. 

 (10) Cfr. Dig., 42, 2, 1. Il principio è ribadito anche nelle costituzioni di Caracalla <<confessos in iure pro iudicatis haberi placet>> (C., 7, 59, 1), in un frammento d'Ulpiano <<nullae partes sunt iudicandi in confitentes>> (Dig., 9.2, 25, 2) e nella stessa Lex Rubria; cfr. P. Fiorelli, voce <<Confessione>>, in Enciclopedia del diritto, vol.8, Milano, 1961, pp.864-870. 

(11) Cfr. L.4.C.VI.31. Sulla questione v. G. Pantano, <<Della confessio nel diritto romano>>, in Archivio giuridico, 1870, 113-123. 

 (12) Sulla procedura in iure cfr. G. Pugliese, Istituzioni di diritto Romano, terza edizione, Torino, G. Giappichelli, 1991, pp.306-327. 

 (13) ivi, pp.322-323. Che la confessio apud iudicem non sia altro che la tortura ci viene confermato da tutta una serie di frammenti del Digesto nel capitolo dedicato alla tortura (D. 48.18 De Quaestionibus). Ulpiano, riferendosi alla tortura, parla esplicitamente di confessio apud iudicem: cfr. D.48.18.1.19: <<Si servi quasi sceleris participes in se torqueantur deque domino aliquid fuerint confessi apud iudicem>>. Altri frammenti usano il termine confessio: così ai capoversi 1.1, 1.17, 1.19, 1.27, 16.1, 18.5. 

 (14) Che la tortura, presso i romani, fosse esercitata solo su degli stranieri e su degli schiavi sembra trovare conferma nelle pagine stesse di Valerio Massimo il quale riferisce solo di questi casi; cfr. Valerio Massimo, Exempla, 8, 4. 

 (15) Aristotle, The "Art" of Rhetoric, cit., 1377a, p.162: <<dei de legein os oik eisin aletheis ai basanoi. Polloi men gar paxiphrones, kai lithodereoi kai tais psichais ontes dinatoi gennaios egkarteroisi tais anagkais, oi de deiloi kai eilabeis pro toi tas anagkas idein aiton katatharroisin, oste oiden esti piston en basanois>>. Vedi anche Retorica ad Alexandro, cit., 1432a, p.346. 

 (16) D.48.18.1.23. Tali considerazioni verranno riprese, in epoca moderna, da F. Bruni, <<Tractatus de indiciis et tortura>>, in Tractatus universi iuris, XI.1, Venetiis, 1584, p.II, quae. 6, n.1, (cit. in I. Rosoni, Quae singula, cit., p.76), dove si lamenta che alcuni accusati <<sunt duri, ut millies torti, nihil dicant, de eo, de quo interrogantur, et plerique obdormiunt in ea>>. Altri invece <<sunt ita timidi, et fragiles, et dolori impatientes, ut omnia confitentur et falsa, et quae nunquam commiserunt>>. 

(17) Quest'ipotesi ci viene confermata da alcuni esempi tratti da Valère Maxime, Faits et dits mémorables, établi par R. Combès, Paris, Belles Lettres, 1995, livre 8, chapitre IV, dove gli unici personaggi sottoposti alla tortura sono degli schiavi. 

(18) Cfr. D. 48.18.1.: <<Ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur>>; D. 48.18.8.: <<Quaestiones neque semper in omni causa et persona desiderari debere arbitror, et, cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari et investigari possunt quam per servorum quaestiones, efficacissimas eas esse ad requirendam veritatem existimo et habendas censeo>>. 

 (19) D. 48.6.7 <<Idem libro octavo de officio proconsulis. Lege Iulia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemue haberet, civem Romanum adversus provocationem necaverit verberaverit iussertue quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur. 

 (20) Cfr. D. 48.18.1. : <<Divi fratres Leliano Longino rescripserunt de servo heredum non esse habendam quaestionem in res hereditarias, quamvis suspectum fuisset, quod imaginario venditione dominium in eo quaesisse heres videretur>>. 

 (21) Cfr. D. 48.18.1.: <<et non esse a tormentis incipiendum et divus Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam, sed et epistula divi Hadriani ad Sennium Sabinum continetur. [...] Idem Cornelio Proculo rescripserunt non utique in servi unius quaestione fidem rei constituendam, sed argumentis causam examinandam>>. 

 (22) Cfr. P.A. Brunt, <<Evidence given under Torture in the Principate>>, in Zeitschrift der Savigny- Stiftung für Rechtsgeschicte, Romanistische Abteilung, 1980, pp.256-265. 

 (23) Cfr. Code Théodosien 9, 40, 1, cit. in Y. Thomas, <<Confessus pro iudicato. L'aveu civil et l'aveu pénal à Rome>>, in L'aveu. Antiquité et Moyen-Age, p.97: <<qui sententiam laturus est, temperamentum hoc teneat, ut non prius captalem in quempiam severamque sententiam, quam in adulterii vel homicidii vel maleficii crimen aut sua confessione aut certe omnium, qui tormentis vel interrogationibus fuerint dediti, in unum conspirantem concordantemque rei finem convictus sit et sic in obiecto flagito deprehensus, ut vix ipse ea quae commiserit negare sufficiat>>. 

(24) Tracce di questo compromesso sono da ricercare, in età moderna, nell'istituto della transazione, la quale avveniva sulla base dell'interesse del reo e della pubblica accusa; cfr. P. Marchetti, Testis contra se, cit., pp.121-125 e 197-198. V. anche M. Pagano, Principi del codice penale, in Opere, vol.3, Lugano, Tipografia Ruggia, 1832, p.43. 

 (25) Cfr. A. Maffi, <<La confessione giudiziaria nel diritto greco>>, in L'aveu, cit., p.7. 

 (26) Gaius, Institutionum commentarii quattuor, 4, 13. Nella <<legis actio sacramento>>, l'attore doveva portare in giudizio la cosa o la persona contestata sulla quale pronunciava, usando una bacchetta, la propria <<vindicatio>> e alla quale seguiva la <<controvindicatio>> del convenuto. Poi l'attore sfidava l'avversario al sacramentum, ossia a giurare in nome di Giove che la propria <<vindicatio>> era conforme allo <<ius>>. Colui che perdeva la scommessa doveva pagare all'erario o cinquanta o cinquecento assi a seconda del valore della cosa contestata. 

 (27) Cfr. Sant'Agostino, Confessioni, introduzione di Jacques Fontaine, traduzione di Gioacchino Chirarini, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, 1992. 

 (28) Cfr. Saint Patrick, Confession et lettre à Coroticus, introduction, texte critique, traduction et notes par Richard P.C. Hanson, Paris, Éditions du Cerf, 1978. 

 (29) Cfr. Gerolamo, Gli uomini illustri, a cura di Aldo Ceresa-Gastaldo, Firenze, Nardini Editore, 1988. 

 (30) Cfr. Sant'Agostino, Confessioni, cit., vol.1, p.6. 

 (31) Cfr. Sant'Agostino, Confessioni, cit., vol.4, p.8. 

 (32) Ibid.

 (33) Cfr. A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, 1996. 

 (34) Cfr. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, dir. H. Jedin, Herder KG Freiburg im Breisgau, 1962, pp.213-215: <<Ex quibus auctoritatibus manifeste comprobatur, quod non solum cum subditus verum etiam cum praelatus excedit, si per clamorem et famam ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledicis sed a providis et honestis, nec semel tantum, sed saepe (quod clamor innuit et diffamatio manifestat), debet coram ecclesiae senioribus veritatem diligentius perscrutari>>. 

 (35) Ivi: <<Verum ita voluerunt providere praelatis ne criminarentur iniuste, ut tamen caverent ne delinquerent insolenter, contra morbum utrumque invenientes congruam medicinam, videlicet ut criminalis accusatio, quae ad diminutionem capitis, id est degradationem, intenditur, nisi legitima praecedat inscriptio, nullatenus admittatur>>. 

 (36) Ivi: <<Debet igitur esse praesens is, contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaverit, et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus ferit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum, et non solum dicta sed etiam nomina ipsa testium sunt ei, ut quid et a quo sit dictum appareat, publicanda, necnon exceptiones et replicationenes legitimae admittendae, ne per suppressionem nominum infamandi, per exceptionum vero exclusionem deponendi falsum audacia praebeatur>>. 

 (37) Cfr. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Concilium Lateranense IV, 21, <<De confessione facienda et non revelanda a sacerdote et salterm in pascha communicando>>, p.221: <<Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno proprio sacerdoti, et iniunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in pascha eucharistiae sacramentum, nisi forte de consilio proprii sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum; alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatru et moriens christiana careat sepultura>>. 

 (38) Ivi: <<Sacerdos autem sit discretus et cautus, ut more periti medici superinfundat vinum et oleum vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, per quas prudenter intelligat, quale illi consilium debeat exhibere et cuismodi remedium adhibere, diversis experimentis utendo ad sanandum aegrotum>>. 

 (39) Cfr. Lutero, De captivitate babylonica ecclesiae, in Oeuvres, t.II, Labor et Fides, Genève, pp226 e sgg. V. anche An den christlichen Adel deutscher Nation, in Oeuvres, cit., p.126. 

 (40) Erasmo, <<Exomologesis, sive modus confitendi>>, in Opera, t.V, Lugduni Batavorum, 1704, col. 147: <<Ab his qui docent illam arbitrariam, plane dissentio. His qui contendunt ab hominibus meris institutam, in hoc libello nec consentio nec repugno, propensior tamen in eam partem quae credit, a Christo institutam, libenterque sententiam hanc propugnaturus, ubi fuero justa Scripturarum & argumentorum armatura instructus, ne causam faciam deteriorem, si conanti non successerit>>. 

 (41) Erasmo, <<Exomologesis>>, cit., col.150: <<Secunda utilitas est, quod lerique sunt, qui vel per aetatem, vel per imperitiam non intelligunt morbum suum, per errorem judicantes, nullum esse delictum, quod crimen est capitale: contra putantes hoc esse crimen, quod crimen non est. Aut si morbum intelligunt, sic involuti sunt, ut nesciant semet ipsos explicare. [...] Ad haec, quemadmodum sunt in corporibus hominum febres quaedam fallentes, sed hoc ipso periculosiores: ita sunt frequenter & in animis hominum occulta vitia, vel non animadversa, vel pietatis imagine fallentia. Succurit hic Sacerdos, veluti peritus medicus, ac morbum ignoratum ex indiciis colligens, revocat ab errore>>. 

 (42) Cfr. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, <<Concilium Tridentinum>>, Sessio XIV, cap.V, De confessione, cit., p.682: <<Ex his colligitur, oportere a peonitentiabus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem sint et tantum adversus duo ultima decalogi praecepta commissa, quae in manifesto admittuntur. Nam venialia, quibus a gratia Dei non excludimur et in quae frequentius labimur, quanquam recte et utiliter citraque omnem praesumptionem in confessione dicantur (quod piorum hominum usus demonstrat), taceri tamen citra culpam multisque aliis remediis expiari possunt>>. 

 (43) G. Filangieri, La scienza della legislazione, a cura di V. Frosini, III, I, X, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984, p.434. 

 (44) Cfr. F. Bacon, Neues Organon, (Hg.) W. Krohn, Hamburg, Band 1, Aphorismus XIX, Felix Meiner Verlag, 1990, p.88: <<Duae viae sunt, atque esse possunt, ad inquirendam et inveniendam veritatem. Altera a sensu et particularibus advolat ad axiomata maxime generalia, atque ex iis principiis eorumque immota veritate judicat et invenit axiomata media; atque haec via in usu est: altera a sensu et particularibus excitat axiomata, ascendendo continenter et gradatim, ut ultimo loco perveniatur ad maxime generalia; quae via vera est, sed intentata>>. 

 (45) F. Bacon, Neues Organon, Aphorismus CIV, cit., p.222. V. anche Distributio operis, p.44: <<At secundum nos, axiomata continenter et gradatim excitantur, ut nonnsi postremo loco ad generalissima veniatur: ea vero generalissima evadunt non notionalia, sed bene terminata, et talia quae natura ur revera sibi notiora agnoscat, quaeque rebus haereant in medullis>>. 

 (46) Bacon si riferisce in particolar modo a quattro tipi di idoli: <<Quatuor sunt genera Idolorum quae mentes humanas osident. Iis (docendi gratia) nomina imposuimus; ut primum genus, Idola Tribus; secundum, Idola Specus; tertium, Idola Fori; quartum, Idola Theatri vocentur>>; v. F. Bacon, Neues Organon, Aphorismus XXXIX, cit., p.100 e sgg. 

 (47) Cfr. F. Bacon, Neues Organon, Aphorismus LVIII, cit., p.120: <<Generaliter autem pro suspecto habendum unicuique rerum naturam contemplanti, quicquid intellectum suum potissimum capit et detinet; tantoque major adhibenda in hujusmodi placitis est cautio, ut intellectus servetur aequus et parus>>. 

 (48) Cfr. F. Bacon, <<Distributio Operis>>, cit., p.46: <<Quod vero attinet ad notiones primas intellectus; nihil est eorum quae intellectus sibi permissus congessit, quin nobis pro suspect sit, nec ullo modo ratum, nisi novo judicio se stiterit et secundum illud pronuntiatum fuerit>>. 

 (49) Cfr. F. Bacon, Neues Organon, Aphorismus II, cit., p.81: <<Nec manus nuda nec intellectus sibi permissus multum valet; instrumentis et auxiliis res perficitur; quibus opus est non minus ad intellectum quam ad manum. Atque ut instrumenta manus motum aut cient aut regunt, ita et instrumenta mentis intellectui aut suggerunt aut cavent>>. 

 (50) Cfr. F. Bacon, Neues Organon, Aphorismus XII, cit., p.84: <<Logica quae in usu est ad errores (qui in notionibus vulgaribus fundantur) stabiliendos et figendos valet, potius quam ad inquisitionem veritatis; ut magis damnosa sit quam utilis>>. 

 (51) Fra i precetti della logica formale Cartesio ne elenca particolarmente quattro. Cfr. R. Descartes, Discours de la méthode, traduzione di E. Garin, introduzione di T. Gregory, Bari, Laterza, 1998, pp.24-27: <<Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle: [...] Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusques à la connaissance des plus composés; et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre>>. 

 (52) Cfr. Luther, <<De la captivité babylonienne de l'Eglise>>, in Oeuvres, 2, Labor et Fides, Genève, 1966, 222-230. 

 (53) Ibidem.

(54) Cfr. I. Rosoni, Quae singula non prosunt collecta iuvant La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna, Milano, Giuffré, 1995, p.51. 

 (55) Cfr. I. Rosoni, cit., p.58. 

 (56) In realtà, il principio esisteva già prima della Rivoluzione, ma questa ha il pregio di farne un articolo di legge. A tale proposito, v. Code d'instruction criminelle, 1808, art. 342, in I. Rosoni, cit., p.27: <<La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils devraient faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense>>. Su tale principio v. M. Nobili, Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974. 

 (57) Cit. in P. Marchetti, Testis contra se, cit., p.187. Le posizioni di Voltaire, in materia penale, non vanno tuttavia interpretate come una semplice conservazione dell'esistente. Criticando l'operato dei magistrati di Tolosa egli afferma: <<Le parlement de Touluse a un usage bien singulier dans les peuves par témoins, On admet adilleurs des demi-preuves, qui au fond ne sont que des doutes; car on sait qu'il n'y a point de demi-vérités; mais à Toulouse on admet des quarts et des huitièmes de preuves. On y peut regarder, par exemple, un ouï-dire comme un quart, un autre ouï-dire plus vague comme un huitième; de sorte que huit rumeurs qui ne sont qu'un écho d'un bruit mal fondé, peuvent devenir une preuve complète>>; cit. in I. Rosoni, Quae singula, cit., p.91. 

 (58) Cfr. P. Marchetti, Testis contra se, cit., p.188. 

(59) G. Filangieri, La scienza della legislazione, a cura di V. Frosini, III, I, XIV, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, p.459 

 (60) C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, XIV <<Indizi, e forme di giudizi>>, cit. p.51. 

 (61) J. Bentham, <<Rationale of Judicial Evidence, Specially Applied to English Practice>>, in Works, vol.6, Book I, ch. I, New York, Russel & Russel.Inc, 1962, p.208. 

 (62) J. Bentham, Rationale of Judicial Evidence, Book I, ch. III, cit., p.215. 

 (63) Jousse, Traité de la justice criminelle, tome 1, Paris, Debure père, 1771, p.657: <<Il résulte de tout ceci, qu'il a deux sortes de preuves pour constater la vérité des faits: l'une que j'appelle preuve directe, qui se fait par la confession de l'accusé, ou par la déposition de deux témoins, ou par le rapport de deux experts qui déposent immédiatement du fait; & l'autre que j'appelle preuve indirecte, qui consiste à démontrer l'existence d'un fait, en conséquence du rapport qu'il y a avec d'autres faits prouvés; de maniere que l'on puisse conclure par un argument nécessaire, ou du moins raisonnable, la vérité & l'existence de ce fait principal par la liaison immédiate & prochaine qu'il a avec ceux dont on a la preuve>>. 

 (64) Jousse, Traité de la justice criminelle, cit., pp.659-660: <<La preuve pleine ou entiere, est celle qui établit une entière conviction dans l'esprit du juge, & qui suffit par conséquent pour condamner l'accusé. [...] Telle est la preuve qui résulte de la déposition de deux témoins; ou de pieces reconnues par l'accusé; ou de la confession pure et simple. La preuve semi-pleine, qu'on appelle aussi demi-preuve, est celle qui forme, à la vérité, une présomption dans l'esprit du juge; mais qui n'est pas suffisante pour juger l'accusé définitivement. [...] Telle est la preuve qui naît de la déposition d'un témoin; de la confession extrajudiciaire de l'accusé; de la ressemblance d'écritures, ec.>>. 

 (65) Jousse, Traité de la justice criminelle, <<Des peurves en général>>, tome 1, 1771, p.655. 

 (66) Jousse, Traité, cit., pp.662-663: <<Après cette premiere espece de preuve, celle que l'on regarde comme la plus certaine, est celle qui résulte du témoignage de deux ou de plusieurs personnes qui ont vu commettre le crime. Enfin, la preuve lamoins certaine, est celle qui n'est fondée que sur des indices, & sur des conjectures qui forment les présomptions>>. 

 (67) Jousse, Traité, cit., p.663: <<La confession de l'accusé ne fait pas toujours par elle-même une preuve complette; à moins qu'elle ne soit pure & simple, & qu'elle ne soit faite en jugement, & dans un état libre [...] Car si elle est faite hors justice, ou au milieu des tourments, ou qu'elle ne soit pas pure & simple, elle ne forme qu'un indice considérable>>. 

 (68) V. I. Rosoni, Quae singula, cit., p.75. 

 (69) Cfr. I. Rosoni, Quae singula, cit., pp.82-86. 
 
 

 

 

 
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